Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50416 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50416 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GiMORRI SIMONE N. IL 14/03/1974
avverso la sentenza n. 253/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
19/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del pott. Sctuk $Piivivcr
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Data Udienza: 17/11/2015

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Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Gimorri Simone avverso la sentenza
emessa in data 19.6.2014 dalla Corte d’appello di Firenze che confermava quella del
Tribunale di Lucca-Sezione distaccata di Viareggio in data 21.2.2012, con cui il predetto
era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed C 3.000,00 di ammenda con
sospensione della patente di guida per un anno e confisca dell’auto in ordine ai reati di cui
all’art. 186 co. 2 lett. c), co. 2 bis, co. 2 sexies e 187 ult. co . C.d.S. (fatti del 18.4.2010).

2.1, la mancata assunzione di una prova decisiva, cioè quella testimoniale di Quadrelli
Veronica, avendo il Tribunale e la Corte dato apodittica valenza alle lacunose dichiarazioni
del teste Della Tommasina, agente della Polizia municipale, evidenziando la grave
incongruenza nella ricostruzione temporale degli accadimenti riferita dal Della Tommasina;
2.2. la violazione di legge in relazione allo stato di ebbrezza alcolica al momento
dell’incidente, attesa la distanza dei riscontri strumentali di circa due ore dal fatto, durante
le quali l’imputato aveva potuto fare tutto quello che voleva;
2.3. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta integrazione del
reato di cui all’art. 187 C.d.S., avendo l’imputato prestato il consenso al prelievo del
sangue (indagine di gran lunga più invasiva di quella sulle urine, alla quale si era opposto)
con cui ben potevano essere soddisfatte tutte le richieste di accertamenti della P.G. e il cui
eventuale esito positivo, comunque, non sarebbe stato da solo sufficiente a provare
l’assunzione di stupefacenti.
Considerato in diritto
3. In via preliminare ed assorbente, si deve rilevare, ai sensi dell’art. 129, 1° comma
c.p.p., che i reati ascritti sono ormai rimasti estinti per prescrizione.
Infatti è decorso al 18.4.2015, in assenza di ulteriori periodi di sospensione per una durata
utile alla data odierna e non ravvisandosi cause d’inammissibilità del ricorso nè condizioni
evidenti che consentano una formula assolutoria nel merito a norma dell’art. 129, 2°
comma c.p.p., il termine prescrizionale di 5 anni previsto dagli artt. 157 e 161 c.p., nella
vigente formulazione, per i reati contestati, attesa la data di commissione dei medesimi.
4. Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la suddetta causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 17.11.2015

2. Deduce:

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