Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50069 del 06/05/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50069 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
RONCHI IVAN N. IL 14.03.1989
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLLO DI MILANO in data 16 aprile 2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona del dott. Massimo Galli che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, emessa in data 16 aprile 2014, la Corte d’Appello di Milano
confermava la sentenza emessa il 7 marzo 2013 dal Tribunale di Sondrio, sezione
distaccata di Morbegno, appellata dall’imputato Ronchi Ivan.
Data Udienza: 06/05/2015
2.
Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di
e dell’art. 187 C.d.S. di cui all’art. 187 e 186 bis C.d.S. perché si poneva alla guida
dell’autoveicolo ISUZU T-Max tg 0841X3 in condizioni di alterazione fisica e psichica dopo
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, con l’aggravante di aver commesso il fatto
avendo conseguito la patente di guida da meno di tre anni.
3.
Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia il Ronchi lamentando la
violazione dell’art. 606 lett. e cod. pro. pen. con riferimento agli artt. 125, 192, 533 cod.
appello che lamentava l’assenza di sintomi da cui desumere lo stato di alterazione fisica e
con un secondo motivo la violazione dell’art. 606 comma 1 lett, b) ed e) cod. proc. pen, in
relazione agli artt. 125 cod. pen. e 187 C.d.S. per aver la Corte d’Appello apoditticamente
rigettato il terzo motivo di gravame con cui chiedeva la sostituzione della pena detentiva e
pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.
Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva che questa Suprema
Corte ha ripetutamente affermato che la condotta tipica del reato di cui all’art. 187 C.d.S.,
comma 1 – come pure della previgente ipotesi ex art. 187 C.d.S., comma 7, la cui formale
abrogazione ha coinciso con la sostituzione del comma 1, del citato art. 187, con i commi
1, 1-bis e 1-ter, ai sensi del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 2, lett. a),
convertito con modificazioni in L. 2 ottobre 2007, n. 160 – non è quella di chi guida dopo
aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione
psico-fisica, determinato da tale assunzione (Cass. Sez. 4, n. 41796, in data 11.6.2009,
Rv. 245535). Perché possa, dunque, sussistere la responsabilità dell’agente occorre
provare sia la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, sia lo stato di effettiva
alterazione nel momento in cui la parte si trovava alla guida del veicolo, in conseguenza di
tale assunzione. La Corte di legittimità ha pure chiarito che, ai fini della configurabilità della
contravvenzione di guida sotto l’influenza di
sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione
del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso
l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli
accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente,
unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è
verificato (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 48004 del 04/11/2009, Rv. 245798). Tanto chiarito,
deve osservarsi che i giudici di merito, nel caso di specie, hanno conformemente ritenuto
accertato che il prevenuto versasse in stato di alterazione, correlata all’uso di
sostanze
stupefacenti, sulla base di un duplice ordine di considerazioni: da un lato, si è osservato
che gli effettuati esami clinici avevano evidenziato la positività del Ronchi ai cannabinoidi;
dall’altro, si è considerato che la sintomatologia presentata dal predetto al momento del
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proc. pen. per aver asseritamente la Corte omesso di motivare in ordine al primo motivo di
controllo, come riferita dai verbalizzanti, induceva a ritenere che lo stato di
derivante dalla assunzione di
sostanze stupefacenti
momento in cui il giovane si era posto alla
alterazione
fosse certamente sussistente al
guida del mezzo. Orbene, il percorso
argomentativo sviluppato dalla Corte distrettuale, nel confermare la valutazione espressa
dal Tribunale, risulta coerente ed esaustivo, rispetto alle circostanze che risultano accertate
in corso di procedimento e che il Collegio ha preso in esame. Ed è poi appena il caso di
rilevare che la valutazione espressa dalla Corte di merito risulta del tutto conferente
richiamato dalla stessa parte ricorrente, poiché l’attualità dello stato di alterazione, come
chiarito, nel caso di specie è stata accertata sulla base dell’effettuato esame tecnico su
campioni di liquidi biologici, congiuntamente alle inferenze discendenti dagli osservati
elementi sintomatici.
Parimenti infondato il secondo motivo di gravame, avendo la Corte rigettato la richiesta di
sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità con riferimento ai precedenti specifici
del Ronchi, indici di un’ allarmante perseveranza dell’imputato e della inadeguatezza di una
diversa sanzione che non sarebbe corretta applicazione dei criteri oggettivi e soggettivi
dettati dall’art. 133 cod. pen.
Trattasi all’evidenza di motivazione assolutamente congrua ed esaustiva che si sottrae
pertanto ad ogni censura di legittimità.
5. Al rigetto del ricorso, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna
Tg ricorrente al pagamento delle spese processuali..
Così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRES ENTE
rispetto all’orientamento interpretativo indicato dalla giurisprudenza di legittimità,