Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50142 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50142 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
EMEREM BEDE nato il 10/08/1970, avverso la sentenza del 25/02/2014 della
Corte di Appello di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il P.G. in persona del dott. Fulvio Baldi che ha concluso per
l’inammissibilità;
udito il difensore avv.to Pietro Asta che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza in data 25/02/2014, la Corte di Appello di Brescia
confermava la sentenza pronunciata in data 20/07/2012 dal tribunale di Mantova
nella parte in cui aveva ritenuto EMEREM BEDE colpevole del reato di rapina
impropria di un carro attrezzi di Longhi Paolo.

2. Contro la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso
per cassazione deducendone la manifesta illogicità nella parte in cui la Corte non
aveva derubricato il fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Inoltre,
erroneamente la Corte aveva ritenuto che esso ricorrente avesse avuto
l’intenzione di investire la parte offesa e Manzini Andrea che avevano tentato di
fermarlo mentre si trovava alla guida del mezzo: in realtà, esso ricorrente aveva

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Data Udienza: 11/11/2015

compiuto quella manovra solo per la sua incapacità di guidare un mezzo di
grosse dimensioni appena messo in moto.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura, infatti, riproposta con il presente ricorso, va ritenuta null’altro
che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova
valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte
di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente

Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o
contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una
nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito,
va dichiarata inammissibile.
Sul punto, va, infatti, rilevato che, in sede di legittimità, non è possibile dedurre
come motivo il “travisamento del fatto”, giacchè è preclusa la possibilità per il
giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito: ex plurimis Cass.
4675/2006 Rv. 235656.
E’, invece ammissibile il travisamento della prova, ma, nell’ipotesi di una cd.
doppia conforme (come nel caso di specie) il vizio di travisamento della prova
può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente
rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente
travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella
motivazione del provvedimento di secondo grado, nel senso che il giudice del
gravame abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice. Infatti,
in considerazione del limite del devolutum (che impedisce che si recuperino, in
sede di legittimità, elementi fattuali che comportino la rivisitazione dell’iter
costruttivo del fatto, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla
critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non
esaminati dal primo giudice: Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc.
Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499;
Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 – 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438) il sindacato
di legittimità, deve limitarsi alla mera constatazione dell’eventuale travisamento
della prova, che consiste nell’utilizzazione di una prova inesistente o
nell’utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua
oggettività, da quello effettivo.
In particolare: a) la Corte ha chiarito le ragioni per cui, in punto di fatto, la tesi
difensiva era rimasta priva di ogni riscontro probatorio, sicchè la diversa
qualificazione giuridica prospettata era del tutto infondata; b) in ogni caso, a
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con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

tutto concedere, quand’anche la medesima si ritenesse provata, non sarebbe
configurabile l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 393 cod. pen. in quanto non è
consentito ricorrere al giudice per ottenere il possesso di un automezzo come
una sorta di datio in solutum di un preteso debito rimasto insoluto; c) la Corte ha
chiarito che l’imputato, una volta impossessatosi del mezzo lo puntò
intenzionalmente contro il Longhi ed il Manzini che avevano cercato di fermarlo
nei pressi dell’uscita.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art.

il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di
una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende

606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per

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