Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50039 del 16/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50039 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUREANU CIPRIAN N. IL 20/09/1977
avverso la sentenza n. 42/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
28/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
4ette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 16/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 28 ottobre 2015 la Corte d’appello di Torino ha
disposto la consegna del cittadino rumeno Gureanu Ciprian – destinatario di un rn.a.e..
emesso il 24 marzo 2015 dalla Pretura di Bacau – alle Autorità giudiziarie rumene, per
l’esecuzione della pena della reclusione di anno uno e mesi quattro, inflittagli in base ad
una sentenza irrevocabile pronunciata dalla su indicata Pretura in data 5 febbraio 2015 e
passata in giudicato il 3 marzo 2015, in relazione al reato di danneggiamento aggravato,

2.

Nell’interesse del Gureanu il difensore di fiducia ha proposto ricorso per

cassazione avverso la su indicata decisione, deducendo la violazione dell’art. 606, lett. b),
c.p.p., in relazione all’art. 18, lett. g), della I. n. 69/2005, per non avere la Corte d’appello
tenuto conto del fatto che il processo tenutosi in Romania si è svolto in assenza
dell’imputato e del suo difensore, anche d’ufficio, quindi senza il rispetto dei diritti minimi
dell’accusato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. E’ noto, alla luce di un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Sugrerria
Corte, che non ricorre alcun divieto di pronuncia favorevole alla consegna quando le
regole processuali dello Stato richiedente prevedano l’assistenza legale obbligatoria solo
in presenza di specifiche condizioni e queste siano state ritenute insussistenti dal Giudice
straniero (da ultimo, v. Sez. 6, n. 43542 del 09/10/2012, dep. 09/11/2012, Rv. 253820;
Sez. 6, n. 7388 del 30/10/2012, dep. 14/02/2013, Rv. 254415).
Questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 25303 del 21/06/2012, dep. 26/06/2012, Rv.
252724) ha altresì precisato, in un caso analogo, che in tema di mandato di arresto
europeo è legittima la consegna disposta ai fini dell’esecuzione di una pena in -ogata
mediante decisione pronunciata “in absentia”, quando nello Stato membro di emissione
sia consentito alla persona richiesta di ottenere un nuovo giudizio, una volta venuta a
conoscenza della decisione di condanna pronunciata nei suoi confronti (fattispecie relativa
ad un m.a.e. emesso dalle Autorità rumene, in cui è stata esclusa l’incompatibilità con
l’art. 6 C.E.D.U. dell’art. 171 del codice di procedura penale rumeno – che prevede
l’obbligatorietà dell’intervento di un difensore per reati le cui pene siano superiori nel
massimo a cinque anni di reclusione – sul presupposto, fra l’altro, che la persona richiesta
in consegna era a conoscenza del procedimento penale).
Nel caso in esame, uniformandosi a tale quadro di principii, la Corte distrettuale ha
puntualmente esaminato le deduzioni esposte dal ricorrente – peraltro privo di stabile
radicamento sul territorio italiano – e ne ha motivatamente escluso, con lineari
argomentazioni, ogni profilo di rilevanza al fine sopra indicato, osservando: a) che egli era

1

commesso il 4 agosto 2012 nel Comune di Luzi Calugara.

stato reso edotto dell’avvio di un procedimento penale a suo carico, avendo presenziato
all’atto della compilazione del verbale di contestazione del reato ed essendo stato altresì
sottoposto a perquisizione personale; b) che la notifica della citazione a giudizio per la
celebrazione del processo è stata infruttuosamente tentata presso il domicilio di
residenza, da lui abbandonato in assenza di altre indicazioni o elezioni; c) che il processo
è stato celebrato senza l’assistenza di un difensore, poiché l’interessato non ha nominato
alcun difensore di fiducia e l’ordinamento rumeno (ex art. 171 c.p.p. cit.) impone la difesa
tecnica solo per i reati puniti con pena massima non inferiore a cinque anni di reclusione,
laddove, nel caso di specie, la pena prevista dal codice penale rumeno per il reato di
d) che l’ordinamento rumeno, infine,

garantisce in tal caso la rinnovazione del giudizio, permettendo all’interessato di
difendersi sia personalmente sia mediante assistenza tecnica fiduciaria, al verificarsi delle
condizioni previste dall’art. 466 del relativo codice di rito.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 22, comma

5,

della I. n. 69/2005.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaii.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005.

Così deciso in Roma, lì, 16 dicembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Pr

danneggiamento è di anni tre di reclusione;

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