Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49661 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 49661 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

CANESTRALE Libera Maddalena, nata a San Giovanni Rotondo (Fg) il 5 febbraio
1988;

avverso la ordinanza del Tribunale di Foggia del 12 novembre 2014;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sante SPINACI, il
quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per la ricorrente l’avv. Eugenio GALASSI, del foro di Teramo, il
quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

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Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata il 17 novembre 2014 il Tribunale di Foggia ha
rigettato il ricorso presentato in sede di riesame da Canestrale Libera
Maddalena avverso il provvedimento di sequestro preventivo adottato dal Gip
del Tribunale di Foggia il precedente 29 settembre 2014 all’esito della
avvenuta convalida del sequestro di urgenza eseguito dalla autorità di Pg ed
avente ad oggetto un cantiere edile sito in Vico del Gargano insistente su di

Il Tribunale ha osservato che i motivi di doglianza proposti dalla ricorrente
erano infondati in quanto, relativamente al mancato avviso della possibilità di
farsi assistere da un difensore durante le operazioni del primigenio sequestro,
secondo la previsione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., la circostanza
che alle predette operazioni non fosse presente la Canestrale ha reso non
applicabile al caso la predetta disposizione.
Quanto al fumus commissi delicti, il Tribunale, rilevato che nel corso di un
sopralluogo compiuto da agenti della Polizia municipale di Vico del Gargano
era stata constatata la esecuzione di lavori edili su di un immobile di proprietà
della indagata, ubicato in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico,
senza che fossero stati rilasciati i prescritti provvedimenti autorizzatori ed
abilitativi, ha osservato che esso poteva considerarsi integrato, con
riferimento alla presente fase cautelare, tramite la mera ricorrenza delle
predette manchevolezze provvedi mentali.
Ha proposto ricorso per cassazione la Canestrale rilevando che le opere
per le quali era stato istituito il cantiere sequestrato già erano state segnalate
da lei stessa tramite Scia inviata al Comune di Vico del Gargano in data 24
febbraio 2014, e che solo il successivo 25 settembre 2014 la Polizia
municipale del predetto Comune, avendo effettuato un sopralluogo, aveva
riscontrato la presunta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 22 del
dlgs n. 380 del 2001 procedendo, pertanto, al sequestro.
Ha, pertanto, contestato la legittimità del provvedimento impugnato,
rilevandone il vizio di violazione di legge in ordine all’affermazione della
sussistenza del

fumus commissi delicti, in quanto, essendo le opere in corso

ascrivibili alla categoria degli interventi di ristrutturazione edilizia ed
adeguamento alle norme igienico sanitarie, esse non necessitavano di
permesso a costruire essendo attuabili tramite presentazione della sola Scia.
Quale secondo e terzo motivo di impugnazione la ricorrente ha
prospettato il difetto di motivazione riguardo al rigetto delle questioni
preliminari avanzate in sede di ricorso avverso il provvedimento di sequestro
in particolare con riferimento al mancato avviso ex art. 114 disp. att. cod.
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un immobile in proprietà alla ricorrente.

proc. pen. sia in ordine alla genericità della motivazione con la quale era stata
confermata la misura cautelare emessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Stante la loro priorità logica vanno esaminati per primi i motivi di ricorso
formulati dalla Canestrale in merito alla pretesa nullità del provvedimento di
sequestro per violazione dell’art. 114 disp. att. cod. pen. ed in ordine alla

conferma della misura cautelare in questione.
Con riferimento alla prima censura, rileva la Corte che – essendo
indiscussa la circostanza che al momento in cui la Polizia municipale di Vico
del Gargano ha compiuto il sopralluogo da cui è scaturito il sequestro eseguito
in via d’urgenza dalla medesima autorità di Pg la attuale ricorrente non era
presente sul posto – l’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. è inequivocabile nel
prevedere che è fatto obbligo alla Pg, allorché debba procedere ad uno degli
atti indicati all’art. 356 cod. proc. pen., fra i quali vi sono sia le perquisizioni
che i sequestri da queste derivanti, di avvisare la persona indagata che è in
sua facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, solo nel caso in cui, come
è d’altra parte logicamente inevitabile stante la natura degli atti in questione
che escludono l’esigenza di alcun preventivo avviso nei confronti del
destinatario dell’atto, questi fosse presente al momento in cui gli atti sono
stati eseguiti, non sussistendo, per converso, alcun obbligo laddove la persona
in questione sia assente.
Nel caso in esame, pertanto, è del tutto corretta la decisione del Tribunale
che ha ritenuto non dovuto alcun avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.,
alla Canestrale, posto che la stessa non era presente sul luogo ove
l’operazione di Pg è stata compiuta.
Quanto alla eccezione avente ad oggetto il preteso vizio di motivazione
della ordinanza impugnata in ordine alla possibilità di individuare nell’operato
della ricorrente il

fumus commissi delicti

data le genericità ed

indeterminatezza con la quale il Tribunale lo ha ravvisato, va ricordato, onde
rilevare la inammissibilità della censura, che, secondo quanto previsto dall’art.
325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanza
emesse in sede di riesame riguardante misure cautelari reali è ammissibile
esclusivamente laddove sia dedotto il vizio di violazione di legge e non
laddove il provvedimento sia censurato, come nel caso che ne occupa, per
vizio di motivazione, a meno che (ma non è questo certamente il caso) la
carenza di motivazione dedotta non abbia caratteristiche di tale omissività da

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pretesa carenza di motivazione della ordinanza impugnata riguardo alla

risultare impossibile ricostruire il ragionamento che ha condotto il giudicante
ad assumere la decisione contestata.
Con riferimento, infine, al motivo di censura, argomentato per primo e
con il quale è dedotta la violazione di legge per essere stato il sequestro
adottato pur in assenza del fumus commissi delicti, osserva la Corte che la
ricorrente ha fondato la propria censura sul rilievo che le opere edilizie
contestate, rientrando nella categoria degli interventi di ristrutturazione

permesso a costruire, essendo sufficiente, data la ricordata loro tipologia, la
semplice presentazione di cosiddetta Scia.
Siffatto rilievo è però inconferente; è, infatti, sufficiente osservare, ai fini
della affermazione della inammissibilità della censura, che il provvedimento de
quo

risulta essere stato adottato, quanto meno anche adottato, in

considerazione del fatto che gli interventi edilizi contestati alla Canestrale
erano stati eseguiti in assenza dei necessari adempimenti ed autorizzazioni
imposte dalla normativa concernente le opere edilizie in zona sismica nonché
in assenza dei prescritti atti autorizzatori aventi ad oggetto le opere realizzate
in zona sottoposta al vincolo paesaggistico.
Pertanto, la estraneità delle argomentazioni svolte dalla difesa della
ricorrente – riguardanti, semmai, i soli illeciti propriamente urbanistici rispetto alle diverse contestazione mosse alla Canestrale rendono anche sotto
questo ulteriore e definitivo profilo il ricorso dalla medesima presentato
inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2015
Il Consigliere este sore

Il Presidente

edilizia e di adeguamento alle norme igienico sanitarie non necessitavano di

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