Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49529 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49529 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANFRINI KEVIN N. IL 31/12/1990
avverso la sentenza n. 168/2012 TRIBUNALE di PESCARA, del
05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Data Udienza: 11/11/2015
Motivi della decisione
Manfrini Kevin ricorre [rectius, propone appello, convertito in ricorso per
cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile], tramite il difensore
Massimiliano Bravin, avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in data
5/02/2013, che lo ha condannato per il reato di cui all’art.116 d. Igs. 30 aprile
1992, n.285 alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia.
Si censurano l’eccessiva entità della pena e l’omessa concessione delle
Il ricorso è peraltro inammissibile perché proposto da avvocato che, alla
data dell’impugnazione, non era iscritto nell’albo speciale della Corte di
Cassazione: ergo, è stato proposto da persona non legittimata [art.591, comma
1, lett. a), cod.proc.pen.]
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost., sent. 7- 13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente
medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che
congruamente si determina in cinquecento euro, in favore della Cassa delle
Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 1 novembre 2015
Il C. ii,„ . ler:. estensore
I ‘presidente
circostanze attenuanti generiche.