Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49521 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49521 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STORINO MASSIMO N. IL 12/02/1944
avverso la sentenza n. 1279/2013 TRIBUNALE di COSENZA, del
18/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Data Udienza: 11/11/2015
Motivi della decisione
Storino Massimo ricorre [rectius, propone appello, convertito in ricorso per
cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile], tramite il difensore Avv.
Angelo Capparelli, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza in data
18/06/2014 che lo ha condannato per il reato di cui all’art.116 d. Igs. 30 aprile
1992, n.285 alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia.
Si deduce genericità della contestazione, non essendo indicato nel capo
di revoca accertato a fondamento della condanna nel corso del giudizio; si
lamenta, altresì, eccessività della pena irrogata.
Nel testo della sentenza impugnata si rinviene l’espressa indicazione, in
contrasto con quanto genericamente dedotto nel ricorso, della fonte di prova
dichiarativa in base alla quale è stata accertata la pregressa revoca della patente
di guida. La doglianza sulla responsabilità è generica, tipicamente di fatto [non a
caso era stato proposto appello] e comunque attinge un apprezzamento del
compendio probatorio satisfattivamente dimostrativo della condizione di
irregolarità in cui versava l’imputato: sul punto, il giudicante si è soffermato
valorizzando gli accertamenti che avevano dimostrato l’intervenuta revoca del
titolo; ergo, l’insussistenza di titolo valido per la guida del veicolo.
Osserva inoltre la Corte come, con l’odierna impugnazione, il ricorrente
invochi in questa sede un’inammissibile rinnovazione della valutazione attraverso
la quale il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso
dall’ordinamento ai fini della concreta determinazione della pena.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost., sent. 7- 13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente
medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che
congruamente si determina in euro 1.000, in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 11 novembre 2015
Iglie e estensore
Presidente
d’imputazione né provato dalla pubblica accusa, il provvedimento amministrativo