Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49503 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49503 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RICCI GABRIELE N. IL 08/04/1987
avverso la sentenza n. 2260/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
18/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
Data Udienza: 11/11/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata confermata la condanna del ricorrente a pena ritenuta equa per il
reato di guida in stato di ebbrezza é manifestamente infondato ed aspecifico.
Nel caso di specie, ci si duole che non siano state concesse le attenuanti
generiche e ciò sulla base di una ‘confusa argomentazione’: ma la Corte di
Appello, già replicando a specifico motivo di gravame, ha evidenziato che il
giudice di primo grado aveva riconosciuto tali attenuanti e le ha ribadite.
di una circostanza ‘meramente valutativa e soggettiva’ quale l’andamento a
zigzag del veicolo primo che il Ricci fosse fermato dagli operanti e di un
accertamento che si assume non esser stato preceduto dal rituale avviso al Ricci
del diritto di farsi assistere da un difensore.
Tralasciando quest’ultimo rilievo, invero del tutto incongruo rispetto al piano
del trattamento sanzionatorio, giova rimarcare come la Corte di Appello abbia
segnalato – in chiave palesemente critica – la fissazione di una pena base molto
inferiore alla misura mediana prevista per il reato di cui trattasi ( ed in effetti si é
trattato di mesi uno di arresto e di 1.500,00 euro di ammenda, all’esito della
diminuzione per le attenuanti generiche: tanto ha riflessi decisivi sull’ampiezza
dell’onere motivazionale, come affermato, tra le molte, Sez. 2, n. 28852 del
08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464) e l’esistenza di
indici di una certa gravità della condotta, tra i quali, oltre all’andamento a zigzag,
anche l’ora notturna del fatto.
Su tale essenziale caposaldo del giudizio espresso dalla Corte distrettuale il
ricorrente nulla osserva, così lasciando il ricorso nel territorio della aspecificità.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che è inammissibile il
ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed
indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute
infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti
della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Ci si duole che il trattamento sanzionatorio sia stato determinato sulla base
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
a, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.
Così deciso in R