Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49491 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49491 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTIANI MATTEO N. IL 25/02/1978
avverso l’ordinanza n. 65/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
04/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
Data Udienza: 11/11/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata pronunciata la reiezione della richiesta di riconoscimento di
indennizzo a titolo di riparazione per patita ingiusta detenzione é tardivo.
Invero, come indicato dal ricorrente medesimo, l’ordinanza é stata notificata
a Montiani Matteo e al difensore avv. Elisabetta Vinattieri il 29.8.2014, mentre il
ricorso é stato depositato presso il Tribunale di Pistoia il 2.10.2014, ovvero oltre
Giova rammentare, al riguardo, che il termine per la proposizione del ricorso
per cassazione, avverso l’ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per
l’ingiusta detenzione è, ai sensi dell’art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc.
pen. di quindici giorni che decorrono dalla notifica della predetta ordinanza
conclusiva del procedimento, al quale, ancorché concernente l’esistenza di una
obbligazione pecuniaria nei confronti del soggetto colpito da custodia cautelare,
si applicano le norme del codice di rito penale (Sez. 3, n. 26370 del 25/03/2014
– dep. 18/06/2014, Hadfi, Rv. 259187).
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
orna, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.
stensore
il termine di quindici giorni, decorrente dal 16.9.2014.