Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49575 del 15/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 49575 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

Data Udienza: 15/10/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARDUGONI CLAUDIO N. IL 20/06/1970
SAVARESE MARGHERITA N. IL 30/05/1949
avverso la sentenza n. 1246/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Geigrale in persona del Dott. C
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che ha concluso per
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 giugno 2014, la Corte di appello di Milano ha confermato
la sentenza del GIP presso il Tribunale di Milano che, all’esito del giudizio
abbreviato, aveva condannato Bardugoni Claudio e Savarese Margherita,
concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione
ed euro 18.000,00 di multa ciascuno, dichiarando Savarese Margherita
responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 73, comma 1 e 1 bis, del
D.P.R. n. 309 del 1990 per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno

all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75, illecitamente detenuto per la
successiva cessione a terzi, quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del
tipo cocaina, che cedeva in più occasioni a diverse persone meglio identificate
nel capo di imputazione. Mentre Bardugoni Claudio veniva dichiarato colpevole
per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 73, comma 1 e 1 bis, del D.P.R. n. 309
del 1990, per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in
più occasioni anche in tempi diversi, acquistato da Savarese Margherita
quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che cedeva in
più occasioni a diverse persone meglio identificate nel capo di imputazione; fatti
commessi in Milano dal mese di settembre al mese di novembre 2008.
2. Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto, tramite il proprio difensore,
ricorso per cassazione. Bardugoni Claudio ha lamentato:
1)

Contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Mancata

applicazione della disciplina della continuazione, tra i reati sub iudice e quelli
oggetto della sentenza pronunciata dal GUP di Milano in data 12 febbraio 2008,
riformata dalla Corte di Appello di Milano il 10 gennaio 2011, divenuta definitiva
il 1 aprile 2011; anche in quel caso, l’imputato era stato ritenuto responsabile di
condotte di cessione di sostanze stupefacenti sia pure rivestendo un ruolo
marginale. La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui ha
qualificato come più gravi i fatti risalenti al 2007,

finendo per escludere

l’applicazione della disciplina della continuazione;
2) La sentenza dovrebbe essere annullata, altresì, per mancato riconoscimento
della sussistenza del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n.
309 del 1990, attesa la limitata disponibilità della sostanza, comunque presunta.
Anche Savarese Margherita ha lamentato:
1) Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per il mancato
riconoscimento della sussistenza del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma
5 del D.P.R. n. 309 del 1990, poiché i giudici di merito si sarebbero limitati ad
affermare in maniera sintetica, senza effettuare un giudizio globale di tutti gli
elementi concernenti l’azione. D’altra parte non sussisterebbero gli elementi per
affermare che l’imputata aveva esercitato l’attività di cessione per molto tempo;

criminoso, in più occasioni anche in tempi diversi, senza l’autorizzazione di cui

2) Violazione di legge e omessa motivazione con riferimento alla conferma della
misura di sicurezza della confisca, poiché i giudici non avrebbero considerato la
giustificazione addotta dall’imputata circa la provenienza lecita delle somme
confiscate.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso proposto dal Bardugoni, relativo al mancato
riconoscimento della continuazione tra i reati

sub iudice e la precedente

che la giurisprudenza di questa Corte ha nettamente escluso che la
consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza sia
condizione sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, in carenza di
ulteriori elementi concordanti (cfr. Sez. 1, n. 39287 del 13/10/2010, Presta, Rv.
248841). Per vero la “consumazione di più reati in relazione allo stato di
tossicodipendenza” rappresenta (con la precisazione operata circa la doverosità
del relativo scrutinio) soltanto uno degli indici alla stregua dei quali deve essere
compiuto a opera del giudice della esecuzione l’accertamento della
continuazione. (cfr. Sez. 1, n. 18242 del 4/4/2014, Flammini, Rv. 259192).
2.

Orbene, nella vicenda in esame, con motivazione congrua, e perciò

insindacabile nella presente sede trattandosi di giudizio di merito, la Corte
territoriale ha escluso che la tossicodipendenza fosse un elemento dirimente per
poter ritenere sussistente la continuazione tra i reati sub iudice e quelli per i
quali sussisteva una precedente condanna, evidenziando come, in relazione ai
fatti per i quali era stato condannato con sentenza passata in giudicato,
Bardugoni aveva ricoperto un ruolo diverso, aveva operato in un contesto
diverso, ossia nell’ambito del narcotraffico e comunque anche in epoca
differente.
3. Del pari, risulta infondato il secondo motivo di ricorso prospettato dalla
Savarese circa l’insufficiente motivazione quanto al provvedimento di confisca.
Anche sul punto, i giudici del gravame hanno fornito puntuale ed esaustiva
risposta alla prospettazione difensiva, che mirava a sostenere la provenienza
lecita del denaro sottoposto a confisca. Al contrario, con motivazione logica ed
adeguata, nel confermare la valutazione espressa dal giudice di prime cure circa
la provenienza delle somme dall’attività di spaccio, la Corte territoriale ha
ritenuto prive di pregio le doglianze difensive, ponendo in evidenza la circostanza
che gli oggetti preziosi ritrovati erano stati catalogati e recavano con sé un
prezzo, segno evidente che si trattava di beni che gli acquirenti della sostanza
stupefacente avevano consegnato alla Savarese come corrispettivo della

condanna è infondato e per tale motivo deve essere rigettato. Giova ricordare

cessione; doveva inoltre essere condiviso, a parere della Corte territoriale, il
giudizio di assoluta mancanza di correlazione sia temporale che di
corrispondenza quantitativa, tra il denaro rinvenuto al momento della
perquisizione e gli importi conseguiti dalla Savarese a titolo di risarcimento di
danno.
4. Al contrario, è fondata e per tale motivo deve essere accolta la censura
comune ad entrambi i ricorrenti e relativa alla insufficienza della motivazione con
riferimento al mancato riconoscimento della sussistenza del fatto di lieve entità

consolidato di questa Corte in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della
concedibilità o del diniego della circostanza attenuante in questione, il giudice è
tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia
quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli
che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminosa): dovendo, conseguentemente,
escludere il riconoscimento dell’attenuante quando anche uno solo di questi
elementi porti a escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di “lieve
entità” (cfr. Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011, PG. in proc. Sabatino, Rv. 251942).
5. Recentemente è stato affermato (così Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015,
Xhihani, Rv. 263651) che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73,
comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all’esito della formulazione
normativa introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del
2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale
della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri
parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e
circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti
dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta
priva di incidenza sul giudizio.
6. Orbene, nel caso di specie, con riferimento ad entrambi gli imputati, siffatta
valutazione risulta del tutto pretermessa dalla Corte territoriale, che si è
astenuta dall’addurre al riguardo una pertinente ed adeguata motivazione,
limitandosi ad affermazioni meramente apodittiche. Pertanto, la sentenza
impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Milano, limitatamente all’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 73,
comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990, mentre nel resto i ricorsi devono essere
rigettati

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di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990. Secondo l’orientamento

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello
di Milano limitatamente all’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 73, comma
5 del D.P.R. n. 309 del 1990, rigetta i ricorsi nel resto.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2015

Il Presidente

consigliere estensore

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