Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49154 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49154 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Messina Carmelo, nato a Siracusa il 16/06/1971
avverso l’ordinanza del 11/06/2015 del Tribunale del riesame di Catania;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catania, adito ex
art. 309 cod. proc pen., confermava l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale della medesima città aveva applicato a Carmelo Messina
la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato di
aver fatto parte di una associazione dedita al narcotraffico, diretta dal fratello
Francesco ed operante in Siracusa dal giugno 2010 al giugno 2013 (capo a),
nonché della partecipazione a reati-fine, consistiti nella partecipazione a condotte
di approvvigionamento e cessione di stupefacente (capi b e k), nonché nel

Data Udienza: 12/11/2015

..

intestazione fittizia di beni, finalizzata ad eludere l’applicazione della normativa
in materia di misure di prevenzione patrimoniali (capo bb).
Il Tribunale nell’ordinanza impugnata esponeva che gli elementi indiziari raccolti attraverso un’intensa attività di p.g., consistita in operazioni di
intercettazione telefonica ed ambientale, di video-riprese, di sequestro di ingenti
quantitativi di stupefacente, e la dettagliata chiamata in correità operata da uno

dedito al narcotraffico facente capo a Francesco Messina (classe 1978) e
operante in Siracusa che si approvvigionava di ingenti quantitativi di stupefacenti
di vario tipo da commercializzare nel siracusano.
In tale contesto, il fratello Francesco Messina era il dominus del sodalizio,
che gestiva i contatti con i fornitori e che organizzava i viaggi dei corrieri e
l’attività di spaccio nel siracusano.
In particolare, le indagini avevano consentito di monitorare i movimenti di
Francesco Messina (anche grazie a telecamere posizionate sulla sua abitazione di
via Morosini n. 2): questi all’inizio di ogni mese organizzava dei viaggi in
Calabria, il cui scopo era rivelato dalle indagini di seguito effettuate attraverso
captazioni di conversazioni ed il sequestro di stupefacente.
Così, nel gennaio 2011, a distanza di pochi giorni dal viaggio effettuato in
Calabria di Francesco Messina, da un’intercettazione ambientale risultava che
questi stesse predisponendo la partenza del corriere Alessandro Talio e
l’occultamento sull’autovettura di questi di 70.000 euro in contanti. Le forze
dell’ordine procedeva di seguito all’arresto del Talio, proveniente dalla Calabria
con a bordo della sua auto 1,6 kg. di cocaina.
Sulla base delle captazioni, emergeva altresì che il medesimo Messina,
contestualmente, aveva contatti anche con fornitori del Nord d’Italia, come
dimostrava il viaggio, pagato dal Messina, di Vincenzo Latina e Vito Correale a
Milano, finalizzato all’acquisto di stupefacente, rivelatosi in seguito di pessima
qualità e per il quale Messina aveva manifestato la sua disapprovazione,
lamentando la perdita di 40.000 euro e minacciando ripercussioni nei confronti
del Latina (capo b).
Successivamente veniva monitorato un altro viaggio in Calabria, ad opera
di Vito Correale nell’aprile 2011, preceduto da quello pochi giorni prima di
Francesco Messina, all’esito del quale il primo veniva arrestato perché trovato in
possesso di oltre un chilo di cocaina. La sera precedente, questi si era incontrato
con il Messina presso l’abitazione di via Morosini e dalle captazioni risultava che il
corriere avesse con sé un importante somma di danaro e che il Messina avesse
dato istruzioni di eseguire il viaggio con una auto a noleggio. Correale aveva

dei corrieri del sodalizio, Vito Correale – dimostravano l’esistenza di un sodalizio

tal riguardo dichiarato di aver ricevuto dal Messina 37.000 euro da consegnare ai
fornitori calabresi.
Nonostante le considerevoli perdite economiche subite dal gruppo a causa
dei sequestri di stupefacente, veniva monitorato un altro viaggio nell’aprile 2011
alla volta di Milano ad opera del corriere Vincenzo Latina, anche questa volta
pianificato da Francesco Messina, che indicava i contatti da prendere sul posto e

verso Siracusa con l’arresto a Napoli del Latina trovato in possesso di 1 kg di
cocaina.
Sempre di seguito venivano monitorati nel mese di maggio e giugno 2011
2 viaggi verso la Calabria di Francesco Messina con lo zio Francesco Messina
(classe 1948), ai quali seguiva a distanza di pochi giorni il viaggio di quest’ultimo
– utilizzato verosimilmente a causa dei ripetuti arresti dei corrieri e per la
carenza di personale – all’esito del quale veniva arrestato con in possesso di 500
grammi di cocaina. Anche stavolta, il giorno prima della partenza verso la
Calabria del corriere, Messina veniva monitorato e risultava essersi recato presso
lo zio con il fratello Carmelo, dove lasciavano l’auto utilizzata poi per il viaggio
(capo k).
A queste evidenze indiziarie si erano poi aggiunte le dichiarazioni del
Correale che, all’oscuro dell’attività di indagine fino ad allora condotta,
confermava che all’interno del sodalizio Francesco Messina rivestiva il ruolo di
leader indiscusso e promotore ed individuava nella villetta di via Morosini n. 2 il
quartiere generale del sodalizio. Era questi che curava personalmente i contatti
con i fornitori calabresi e del Nord d’Italia, che pagava le spese di viaggio dei
corrieri e forniva il denaro per l’acquisto di droga, dando specifiche direttive per
ogni viaggio e provvedendo personalmente al pagamento dei corrieri al termine
della loro missione.
In particolare, Correale individuava in Francesco Messina il reggente del
gruppo criminale, unitamente a Ernesto Maiorca, e i partecipi nel fratello
Carmelo Messina, Vincenzo Latina, cognato del Messina, e Luigi Terracciano.
Il Correale riferiva altresì di 13 viaggi eseguiti su indicazione di Francesco
Messina tra l’agosto 2009 e l’aprile 2011 tra Torino e Milano per l’acquisto di
stupefacente, per i quali indicava con precisione date, quantitativi acquistati,
prezzo pagato, modalità di trasporto, soggetti coinvolti, fornitori ed intermediari
(capo b).
Nel racconto del Correale era emerso che i fratelli Messina ed il Maiorca gli
avevano proposto nell’estate 2010 di prelevare cocaina od hashish in Spagna e
poi in Olanda, con la collaborazione di Carmelo Messina come staffetta; cJXe
3

forniva i soldi per il pagamento del biglietto aereo, e al pari conclusosi al ritorno

prima di ogni viaggio, i fratelli Messina si riunivano con il Terracciano per
discutere i termini economici dell’acquisto; che Carmelo Messina era presente
con il fratello allorquando riceveva da questi le istruzioni per i viaggi effettuati
come corriere, fornendo il suo contributo e consigli; e che Carmelo Messina
aveva grandi disponibilità di denaro.
Le dichiarazioni del Correale erano riscontrate dalle verifiche effettuate

delle indagini già acquisite, dei quali questi al momento delle propalazioni era
all’oscuro, quali in particolare i dettagli del viaggio del 16 aprile 2011 in cui
venne arrestato e del viaggio eseguito con il Latina per l’acquisto di droga
scadente nei primi giorni dell’aprile 2011. Inoltre, era stata accertata la presenza
in un hotel nel settembre 2009 a Torino di Carmelo Messina con il Latina ed il
Correale.
A dimostrazione della credibilità e veridicità delle sue propalazioni, il
collaborante riferiva inoltre di una nuova modalità di spedizione della droga
escogitata dal gruppo criminale (utilizzo di pacchi postali), non nota agli
inquirenti, e che, grazie alle sue rivelazioni, aveva portato al sequestro di 1,1 kg.
di eroina. Anche in tal caso, le captazioni avevano confermato il coinvolgimento
di Francesco Messina.
Infine, il quadro indiziario a carico di Carmelo Messina aveva trovato
ulteriori elementi di riscontro sia nelle dichiarazioni di altro collaboratore,
Massimiliano Mandragona, che aveva indicato nei fratelli Messina i suoi fornitori
ed in particolare in Carmelo colui che gli aveva ceduto i 50 grammi di cocaina
trovati in suo possesso il 28 giugno 2013, che nella conversazione intercettata in
cui uno dei referenti dell’organizzazione per gli acquisti di droga nel milanese
faceva riferimento al “gruppo che comanda” a Siracusa “gli ultimi che sono
rimasti”
Secondo il Tribunale gli acclarati episodi di acquisto di corposi quantitativi
di stupefacente, unitamente al modus operandi ed ai contatti costanti tra gli
indagati, nonché le vicende legate all’approvvigionamento di stupefacente
costituivano elementi sintomatici di un legame tra i soggetti coinvolti non
meramente episodico, circoscritto alla realizzazione di uno o più reati
determinati, bensì di un legame caratterizzato da una evidente stabilità e
continuità, da una particolare frequenza ed intensità di rapporti, dalla
interdipendenza delle condotte, dalla predisposizione di mezzi finanziari, da una
precipua distribuzione interna dei compiti e dalla conoscenza reciproca tra gran
parte dei partecipanti. Così come era emerso dal materiale investigativo che
Carmelo Messina fosse uomo di supporto del sodalizio, coadiuvando nell’attività
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sulle prenotazioni alberghiere e sulle macchine noleggiate, nonché dagli esiti

di approvvigionamento di droga e nell’organizzazione dei viaggi dei corrieri,
predisponendo le risorse economiche necessarie per far fronte agli acquisti,
pagando il compendo ai corrieri, e che veniva temuto dai sodali per le sue
reazioni.
Ad avviso del Tribunale, a fronte degli elementi sopra valorizzati
dimostrativi della gravità, quantità e qualità delle imputazioni, indicative di una
personalità fortemente incline a delinquere e di assoluto ed elevato allarme

sociale, come dimostravano anche i precedenti penali anche specifici, appariva
assolutamente recessiva la dedotta risalenza temporale dei fatti contestati.
Il dato temporale, ad avviso del Tribunale, andava attentamente valutato,
in quanto la data iniziale del 2009 era stata ancorata alle propalazioni del
Correale, peraltro dimostrative dell’esistenza di una struttura già operante,
mentre il sequestro operato nel giugno 2013 a carico del Mandragona rivelava la
protrazione dell’attività anche in epoca più recente.
Gli elementi ora esaminati dimostravano la attualità e concretezza del
pericolo di recidiva in considerazione della personalità fortemente propensa a
delinquere manifestata dal Carmelo Messina e dalla prosecuzione ininterrotta
dell’attività illecita per oltre un triennio.
Veniva infine ritenuta adeguata la sola misura inframuraria, ostando
all’adozione di una misura più attenuata la necessità di recidere totalmente il
legame del ricorrente con gli altri sodali e la prognosi fortemente negativa sulla
personalità del Messina, connotata da una valutazione di assoluta inaffidabilità,
considerati i precedenti penali anche specifici e una condanna per evasione.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorrono per cassazione i difensori del
Messina, articolando tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., con
riferimento all’art. 192 cod. proc. pen.: il Tribunale avrebbe fondato il suo
convincimento sul ruolo del Messina sulle propalazioni del Correale, senza che le
stesse fossero riscontrate da elementi oggettivi. L’imputazione di cui al capo b)
sarebbe del tutto generica; mentre per il capo k) l’unico elemento a carico del
Messina risulterebbe un dato del tutto neutro, ovvero il trasporto dell’auto presso
lo zio, e comunque di tale episodio il Correale nulla avrebbe dichiarato; quanto
alle dichiarazioni del Mandragona, anch’esse sarebbero prive di riscontri.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606 cod. proc. pen.,

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con riferimento all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990: difetterebbe nella

ricostruzione del Tribunale la dimostrazione dell’esistenza di un pactum sceleris e
di una affectio societatis, considerato che il ricorrente frequentava la villetta d
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fratello perché vi abitava anche la madre e non vi sarebbe alcun attività
investigativa che riguardi la sua posizione. Né potrebbe essere utilizzata la mera
presenza in un hotel a Torino, posto che era con la sua famiglia e che tale
circostanza non può costituire riscontro alla sua asserita partecipazione al gruppo
criminale.
Con l’ultimo motivo si deduce la violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., con

sull’attualità delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura, nonostante
che i fatti risalgano al lontano giugno 2013 e che il Messina sia sostanzialmente
incensurato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2.

In ordine al primo motivo, priva di pregio è la censura di

indeterminatezza dei reati-fine descritti al capo b). Sul punto va ribadito che il
requisito della “descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di
legge che si assumono violate”, imposto a pena di nullità dall’art. 292 comma
secondo lett. b) cod. proc. pen., quale contenuto minimo dell’ordinanza che
dispone la misura cautelare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ha la
funzione di informare l’indagato o l’imputato circa il tenore delle accuse che gli
vengono mosse al fine di consentirgli l’esercizio del diritto di difesa. Aggiungasi
che in sede cautelare, al fine di ritenere contestati un determinato fatto o una
specifica circostanza, è sufficiente (e necessario) che la contestazione risulti
chiaramente dal contesto dell’ordinanza dispositiva della misura cautelare. Nella
specie, quest’ultima appare descrivere dettagliatamente tutti gli episodi oggetto
della provvisoria incolpazione.
In ordine alla censura riguardante la credibilità del “pentito” Correale, va
rammentato che, ai fini dell’adozione di misure cautelari personali, le
dichiarazioni rese dal coindagato o coimputato del medesimo reato o da persona
indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato possono costituire
grave indizio di colpevolezza, soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente
attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, sì da assumere
idoneità dimostrativa in relazione all’attribuzione del fatto-reato al soggetto
destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo
nel contesto incidentale del procedimento “de libertate” e, quindi, allo stato de
atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora “in itinere”, deve es
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riferimento all’art. 274 cod. proc. pen.: il Tribunale non avrebbe motivato

orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza
del chiamato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598).
Va precisato che l’elemento di riscontro – che può essere costituito da
qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, tale da
rendere verosimile il contenuto della dichiarazione (tra tante, Sez. 1, n. 16792
del 09/04/2010, Sacco, Rv. 246948) – deve confermare non necessariamente in

propalante e quindi la loro attendibilità, nella parte di riferimento (Sez. U, n.
36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598).
Orbene, nel caso in esame il Tribunale si è adeguato al suddetto principio,
ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti tanto da
trarre dalla loro valutazione globale un giudizio in termini di elevata probabilità
circa l’attribuzione del reato all’indagato.
Infatti, il Tribunale ha valorizzato specifici elementi, apprezzandone
correttamente la loro rilevanza, sulla base di considerazioni logiche non
suscettibili di censura in questa sede.
Invero, in presenza di propalazioni – come nel caso di specie – che
concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti
nel tempo, l’elemento esterno di riscontro in ordine ad alcuni di essi fornisce sul
piano logico la necessaria integrazione indiziaria a conforto della chiamata anche
in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare un tale giudizio
e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali
l’identica natura dei fatti in questione, l’identità dei protagonisti o di alcuni di
loro, l’inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo (Sez.
6, n. 41352 del 24/09/2010, Contini, Rv. 248713).
Le propolazioni del dichiarante Correale in ordine alla provvisoria
incolpazione di cui al capo b) risultano aver trovato riscontro esterno
individualizzante nei confronti dell’odierno indagato negli accertamenti di p.g.
effettuati e nelle dichiarazioni dell’altro collaborante Mandragona, di cui si è detto
in premessa, fornendo sul piano logico quella integrazione indiziaria a conforto di
restanti episodi, proprio in ragione dell’accertato consolidato modus operandi del
gruppo criminale, così come desunto dalle risultanze investigative.
Gli elementi sopra descritti hanno in questa fase cautelare efficacia
corroborante rispetto al delitto contestato a Carmelo Messina, ferma restando,
come si è detto in premessa, la diversità dell’oggetto della delibazione cautelare,
preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabili
di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata inv

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via diretta la condotta illecita ascritta all’accusato, ma le dichiarazioni del

all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza
dell’imputato.
Appaiono altresì prive di fondamento le censure relative al capo k), posto
che per esso la partecipazione dell’odierno indagato viene ancorata alle
risultanze dell’attività di p.g. che hanno consentito di monitorare la
predisposizione ad opera di questi dell’auto che è poi utilizzata dal nuovo

elemento assume ai fini cautelari valenza gravemente indiziante, in connessione
con gli altri indizi raccolti circa la attiva partecipazione dell’indagato alla vita della
associazione criminale.

3. Analoghe considerazioni devono essere fatte per il terzo motivo che tende
alla svalutazione del quadro indiziario in relazione alla partecipazione del
ricorrente all’associazione di cui all’art. 74 T.U. 309/90.
In relazione, al reato associativo, il

thema decidendum –

e quindi il

necessario riscontro individualizzante alle propalazioni del collaboratore – deve
riguardare la condotta di partecipazione all’associazione, e quindi lo stabile e
volontario inserimento del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio (Sez.
2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264380
La ordinanza impugnata fonda il riscontro alle dichiarazioni del Correale che aveva descritto il ruolo del ricorrente di supporto al fratello nella conduzione
delle attività illecite del gruppo criminale – negli elementi indiziari raccolti
(partecipazione del ricorrente alla predisposizione del viaggio dello zio Francesco
per il rifornimento di droga, presenza dello stesso nell’hotel utilizzato dai corrieri
del gruppo in un comune vicino a Torino in contemporanea ai sodali Correale e
Latina) e nelle dichiarazioni del collaboratore Mandragona, che aveva descritto il
ricorrente come collaboratore del fratello nella gestione del traffico di droga.
La deduzione difensiva circa il diverso significato da assegnare alla presenza
del ricorrente nell’hotel (viaggio con la famiglia nella “prima capitale del Regno”)
è inammissibile, trattandosi di valutazione di merito, che esula dalla competenza
del giudice di legittimità, in quanto sostenuta da logiche argomentazioni. Basti
osservare infatti che nel modus operandi del gruppo criminale vi anche era il
ricorso alla presenza “obbligatoria” di familiari o conviventi per i viaggi destinati
ai rifornimenti al chiaro scopo di rappresentare una situazione di apparente
normalità (così come è stato agevole verificare nei viaggi per gli
approvvigionamenti dello stesso Correale e del Latina) e che l’hotel in questione
si trovava proprio in un paesino (e non in Torino) dove venivano individuati due

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“adattato” corriere (lo zio Francesco) per il trasporto dell’illecito carico. Tale

personaggi che interagivano con Correale e Latina nella fase degli
approvvigionamenti.

4. Miglior sorte non può essere assegnata all’ultimo motivo.
Il ricorrente non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata, che
dedica ampio spazio al tema dell’attualità del pericolo di recidivanza in relazione
al fattore “tempo” e alla adeguatezza della misura carceraria.

fattispecie di cui all’art. 74 T.U. n. 309 del 1990 è “aperta”, nel senso che essa si
presta a qualificare penalmente fatti e situazioni in concreto i più diversi ed
eterogenei: da un sodalizio transnazionale, forte di una articolata organizzazione,
di ingenti risorse finanziarie e rigidamente strutturato, al piccolo gruppo, talora
persino ristretto ad un ambito familiare operante in un’area limitata e con i più
modesti e semplici mezzi. Proprio per l’eterogeneità delle fattispecie concrete
riferibili al paradigma punitivo astratto, ricomprendenti ipotesi nettamente
differenti quanto a contesto, modalità lesive del bene protetto e intensità del
legame tra gli associati, si è ritenuto che l’art. 275 cod. proc. pen. introduca una
presunzione soltanto relativa, superabile ove siano acquisiti elementi che la
smentiscano, in ordine alla sussistenza e al grado delle esigenze cautelari nei
confronti della persona indiziata del delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di stupefacenti.
Tra gli elementi valutabili dal giudice della cautela a tal fine vi è anche il
fattore “tempo”, nel senso che in presenza di condotte illecite risalenti nel tempo
vi deve essere una motivazione proporzionalmente più penetrante nella
dimostrazione della “attualità” del pericolo.
Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto buon governo di tali principi,
evidenziando da un lato la lunga attività del sodalizio (oltre tre anni) e la
ininterrotta protrazione dell’attività criminale del sodalizio, nonostante le
importanti perdite di mezzi e di uomini a causa dei ripetuti sequestri ed arresti,
anche in epoca più recente, dimostrative di una considerevole intensità del
legame tra gli associati, e dall’altro i vari precedenti anche specifici riportati dal
ricorrente e una condanna per evasione, rivelatori di una personalità fortemente
propensa a delinquere e di assoluta inaffidabilità.
A fronte di tale motivazione e ai precedenti riportati, appare del tutto
privo di pregio il richiamo del ricorrente al suo stato di “sostanziale”
incensuratezza .

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Come evidenziato dalla Corte costituzionale (sent. 231 del 2011), la

6. Al rigetto dell’impugnazione consegue

ex lege

la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria provvederà
alla trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’Istituto
penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter.disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.

processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. dell’art. 94
comma 1-ter.disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 12/11/2015.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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