Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48935 del 19/11/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48935 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: MOGINI STEFANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NDIAYAE MOURTALLA N. IL 27/07/1977
avverso la sentenza n. 3927/2011 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
24/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO MOGINI;
lette/s~ le conclusioni del PG leag.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 19/11/2015
RITENUTO IN FATTO
data 24.9.2013 il G.U.P. del Tribunale di Bologna ha, su richiesta delle parti, applicato al
ricorrente, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di anni uno di reclusione ed Euro 3.000 di
multa per il delitto di detenzione a fini di spaccio di grammi 3,8 di hashish e illecita cessione
di una dose di hashish a due minorenni.
2. Il ricorrente ha dedotto a sostegno del ricorso:
a) violazione di legge penale processuale per nullità della notifica dell’avviso di fissazione
dell’udienza preliminare, effettuata a mani del difensore ex art. 161 c.p.p. non essendo
stato il ricorrente presso il domicilio eletto perché sottoposto a custodia cautelare in altro
procedimento;
b) violazione di legge penale processuale per omessa applicazione dell’art. 129 c.p.p.;
c) motivazione carente e illogica circa la ritenuta detenzione a fini di spaccio di 3,8 grammi
di hashish.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi sul mutamento di domicilio, sull’art.
129 c.p. e sulla motivazione sono generici e superati dalla richiesta di patteggiamento,
integralmente accolta.
Purtuttavia, nel giudizio di cassazione l’illegalità della pena conseguente a dichiarazione di
incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d’ufficio
anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo. Nella
1. Ndiyae Mourtalla ricorre personalmente avverso la sentenza con la quale in
sentenza di patteggiamento l’illegalità sopraggiunta della pena – concordata sulla base dei
parametri edittali dettati per le cosiddette “droghe leggere” dall’art. 73 d.P.R. 309/1990
successivamente incostituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 – determina la nullità
dell’accordo e la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza basata su tale
accordo (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206 e 264207).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 19 novembre 2015.
come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto ma dichiarato