Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48933 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 48933 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PORDENONE
nei confronti di:
SINGH MANPREET N. IL 22/10/1989
avverso l’ordinanza n. 1873/2015 GIP TRIBUNALE di PORDENONE,
del 03/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO
RICCIARELLI;
lette/sy.rifite le conclusioni del PG Dott. f ” c& r’ tf,(02-0 baCo
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cp

Isru

Uditi difensor Avv.;

IL

a( G.E7-7- )

(CO)

6LLO

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari di Pordenone negava in data
3/6/2015 la convalida dell’arresto di Singh Manprret, eseguito dalla Polizia di
Azzano Decimo in data 30/5/2015: rilevava il Giudice che le forze dell’ordine
avevano colto il Singh su una panchina in condizioni fisiche tali da far pensare
all’assunzione di stupefacenti e avevano recuperato in suo possesso un sacchetto
contenente un prodotto secco emanante caratteristico odore, reputato del tipo
marijuana per g. 1,25; nell’abitaziohe del predetto erano state poi rinvenute

dall’India, oltre bulbi di papavero da oppio triturati.
Una prima analisi speditiva aveva fatto emergere che le polveri avevano la
reazione cromatica tipica degli alcaloidi dell’oppio.
Una successiva e più approfondita analisi aveva peraltro consentito di
verificare che le polveri non recavano principi attivi di natura stupefacente e che
la residua sostanza era costituita da paglia di papavero, in quantità non dosabili
e con potenzialità stupefacenti.
Osservava il Giudice che non era stata data contezza di ragioni legittimanti
un arresto facoltativo, cosicché si sarebbe dovuto ritenere che l’arresto fosse
stato considerato di tipo obbligatorio, in quanto eseguito in relazione al reato di
cui all’art. 73 comma 1 bis e non in relazione a quello di cui all’art. 73 comma 5
d.P.R. 309 del 1990.
Riteneva il Giudice che l’arresto fosse stato basato su elementi non tali da
escludere la ‘destinazione all’uso personale e da consentire una valutazione del
principio attivo, della percentuale e delle dosi medie singole ricavabili, il che si
rifletteva non solo sulla destinazione della sostanza ma anche sulla qualificazione
del fatto.
In pratica gli elementi raccolti non consentivano di ravvisare un caso di
arresto obbligatorio, ma l’arresto non si sarebbe potuto convalidare neanche
come facoltativo, in quanto permanevano le incertezze in ordine alla natura e
capacità drogante delle polveri e in ordine alla destinazione a terzi della
marijuana e paglia di papavero e in quanto non erano state esplicitate le relative
condizioni legittimanti.

2. Presentava ricorso il Procuratore della Repubblica di Pordenone.
Deduceva violazione dell’art. 391, comma 4, cod. proc. pen., in relazione
all’art. 380, comma 1, cod. proc. pen.
Ricostruiva il quadro fattuale alla cui stregua l’arresto era stato eseguito e
rilevava che il Giudice aveva ecceduto i limiti della funzione di controllo in tema

2

polveri di vario colore e peso, indicate dall’interessato come medicine provenienti

di arresto obbligatorio in flagranza, non potendo sovrapporre la sua valutazione
di merito a quella che spetta a .chi ha compiuto l’arresto al di fuori dei casi di
macroscopica sproporzione.
Il Giudice avrebbe dovuto limitarsi con canone di ragionevolezza ‘a
controllare lo stato di flagranza e l’ipotizzabilità di un reato senza considerare la
gravità indiziaria e senza sconfinare in apprezzamenti riservati alla fase di
cognizione, ma tenendo conto della situazione conosciuta o conoscibile dalla
polizia giudiziaria al momento dell’arresto.

3. Il Procuratore Generale depositava requisitoria scritta, concludendo per il
rigetto del ricorso.
I
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso muove dall’esatto principio per cui il Giudice in sede di convalida
dell’arresto deve controllare la . sussistenza dei presup. posti legittimanti, cioè
valutare la legittimità dell’operato della P.G. sulla base di un controllo di
ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza e all’ipotizzabilità di uno dei
reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una.chiave di lettura che
non deve riguardare né la gravità indiziaria né l’applicabilità di misure cautelari
coercitive e neppure l’apprezzamento sulla responsabilità (Cass. Sez. 6, n. 8341
del 12/2/2015, Ahmad, rv. 262502; Cass. Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013,
Scalici, rv. 258230).
Ma nondimeno deve osservarsi che l’ipotizzabilità di uno dei reati, correlata
allo stato di flagranza, implica comunque l’individuazione di elementi idonei a
rendere ragionevole la scelta operata dalla P.G.
e
Ed è in tale ottica che il ricorso ri sulta eMzephessista~infondato.

2. Il Giudice ha infatti correttamente individuato le ragioni che facevano
apparire fin dal primo momento non ipotizzabile il . reato posto alla base
dell’arresto.
Ha in particolare segnalato che il Singh Manprret era stato descritto dalla
P.G. come soggetto le cui condizioni fisiche facevano sorgere il sospetto di
assunzione di sostanze stupefacenti («occhi molto lucidi»P, ha rilevato che in
possesso del predetto era stato rinvenuto un modestissimo quantitativo di
prodotto secco (infiorescenze), catalogabile come marijuana; ha sottolineato che
presso l’abitazione del predetto erano stati rinvenuti sacchetti contenenti polveri,

3

Nella specie in tale fase tutti gli elementi confermavano l’ipotesi delittuosa.

descritte dall’interessato come medicine provenienti dall’India, e bulbi di
papavero da oppio triturati.
t
Ha posto in luce inoltre come in nessun caso, pur dopo l’iniziale, ma
generica analisi speditiva, eseguita solo sulle polveri, che aveva dato una
reazione tipica degli alcaloidi dell’oppio, sarebbe stato possibile prospettare che
lo stupefacente, quand’anche la sostanza fosse stata come tale qualificabile,
fosse destinato ad uso non esclusivamente personale.

marijuana, essendo emerso che non era possibile accertare la presenza di
principi attivi di natura stupefacente quanto alle polveri e che il resto era
costituito da paglia di papavero in quantità non dosabili, resta il fatto che il
Giudice non ha compiuto apprezzamenti riservati ad altra fase, oltrepassando i
limiti delle valutazioni consentite in sede di convalida, ma ha proceduto proprio
allo scrutinio della situazione che si era rappresentata alla P.G., la quale deve
comunque tener conto di tutti gli elementi disponibili e non solo di quelli che in
astratto renderebbero prospettabile (il reato che ha dato causa all’arresto, ciò
tanto meno quando si evidenzino elementi di chiaro segno contrario e gli altri
elementi valutabili si prestino a loro volta a valutazioni non univoche.
Ragionando diversamente si finirebbe per ritenere legittimo un arresto, in
quanto eseguito nel presupposto. che la situazione di fatt-o, di per sé ambigua, si
presti in astratto ad essere interpretata anche in chiave accusatoria.
In realtà la flagranza di per sé implica che una condotta appaia tale da
integrare un reato che legittimi l’arresto, anche se quella apparenza, dopo una
miglior verifica, possa sfumare.
Diverso è dunque il caso in cui fin dal primo momento non venga in rilievo
quel tipo di apparenza, in ragione di elementi dissonanti e di una globale
incertezza sulla reale natura della condotta.

4. Nel caso di specie, in particolare, a fronte dell’originaria prospettiva
dell’uso personale, suggerita dalle condizioni fisiche del soggetto, si sarebbe
dovuto procedere con la massima catitela, muovendo dalla chiara individuazione
della natura delle altre sostanze detenute, non potendosi reputare bastevole un
risultato analitico dall’esito non univoco.
Ma al contrario si era proceduto all’arresto solo sulla base del dato
quantitativo peraltro riferito a sostanza non approfonditamente esaminata, della
quale era stato comunque dedotto dall’interessato l’uso personale.
In tale ottica il ricorso non disarticola la tenuta giuridica del provvedimento
impugnato e deve essere dunque respinto.
4

3. Ora, al di là della successiva conferma analitica relativa alla sola

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19/11/2015

I

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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