Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48545 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48545 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MICELI RICCARDO N. IL 11/12/1973
avverso la sentenza n. 1381/2014 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 15/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 05/11/2015
Motivi della decisione
L’imputato Miceli Riccardo ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro
che, a conferma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Castrovillari in
data 12/02/2014, ne ha ribadito la condanna alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di
reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari (art. 385 cod. pen.).
Il ricorso deve considerarsi inammissibile in quanto aspecifico, perché fondato su motivi che si
traducono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello, esaminati e motivatamente respinti
dal giudice di secondo grado (v. ex pluribus Cass. Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n.
22445/09; Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5,
sent. n. 2896/99).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novemb e 2015
Il ricorrente deduce violazione di legge, riproponendo la tesi, già respinta dai giudici d’appello,
dell’applicabilità dell’attenuante speciale di cui all’art. 385, comma 4 cod. pen., per essere
precipitosamente rientrato nella propria abitazione all’arrivo dei militari addetti al controllo e
violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla mancata utilizzazione del verbale delle
sommarie informazioni testimoniali rese da tale Miceli Stefano, già respinta dalla Corte territoriale riguardo all’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.