Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48523 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48523 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NAWI MOHAMED N. IL 25/09/1980
avverso la sentenza n. 8182/2014 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
26/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 05/11/2015
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Verona, su richiesta dell’imputato
concordata con il PM, ha applicato a Nawi Mohamed ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la
pena di quattro mesi di reclusione ed C 500,00 di multa per i reati di detenzione e cessione di
sostanze stupefacenti del tipo eroina (artt. 81 cpv. cod. pen., 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del
1990), ritenutane la continuazione con altro reato separatamente giudicato in forza di sentenza
già irrevocabile.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novembr 2015
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo mancanza assoluta di motivazione riguardo alle ragioni che non hanno consentito l’assoluzione ai sensi dello
art. 129 cod. proc. pen.