Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47784 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47784 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Zito Luigi, nato a Ortona il 25/7/1943
avverso la sentenza 12/2/2014 della Corte d’appello di Genova, III sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Paola Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Luigi Vincenzo in sostituzione dell’avv. Marina
Bruni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 12/2/2014, la Corte di appello di Genova,

accogliendo parzialmente l’appello del PG, avverso la sentenza 6/6/2011 del
Tribunale di Savona, Sezione distaccata di Albenga, aumentava la pena
inflitta a Zito Luigi per il reato di ricettazione di due assegni,
rideterminandola in anni due e mesi otto di reclusione.

1

Data Udienza: 19/11/2015

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando

cinque motivi di gravame con i quali

deduce:
2.1

Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità.

Al

riguardo deduce che nelle more del giudizio d’appello il difensore di fiducia,
avv. Antonio Zíto di Como, depositava per il tramite dell’avv. Corrado Tasso,
istanza di differimento dell’udienza del 12/2/2014 per essere l’avv. Zito

Napoli per un’udienza relativa allo stesso imputato. Con la medesima
istanza l’avv. Zito non nominava l’avv. Tasso suo sostituto processuale;
ciononostante, la Corte d’Appello eleggeva l’avv. Corrado Tasso a sostituto
processuale, ex art. 102 cod. proc. pen., ritenendo che lo stesso fosse “in
sostituzione dell’avv. Antonio Zito”.
2.2

Vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza

dell’elemento soggettivo del reato. In proposito contesta come illogica la
motivazione della Corte per non aver considerato che, qualora l’imputato
avesse avuto conoscenza della provenienza illecita dei titoli non li avrebbe
certo versati sul suo conto, sapendo di non poterli monetizzare.
2.3

Violazione

di norme processuali stabilite a pena di nullità in

relazione all’art. 195 cod. proc. pen., eccependo l’inutilizzabilità delle
dichiarazioni del teste Iriberto della Polizia di Stato di Savona in quanto
avrebbe riferito informazioni assunte da terzi.
2.4

Violazione

di norme processuali stabilite a pena di nullità in

relazione all’art. 495 cod. proc. pen., deducendo la mancata assunzione del
teste Esposito Antonio, inserito nella lista testi della difesa ed ammesso dal
giudice di primo grado e dolendosi del fatto che nei verbali d’udienza non
v’era alcuna traccia né della mancata chiamata del testimone, né del
motivo dell’assenza del teste.
2.5

Inosservanza della legge penale, dolendosi del mancato

riconoscimento dell’attenuante di cui al secondo comma dell’art. 648 e
dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti
2

impegnato in quella stessa data innanzi al Tribunale di sorveglianza di

nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

2.

Per quanto riguarda il primo motivo, la censura è platealmente e

manifestamente infondata. Agli atti sussiste la nomina a sostituto
processuale depositata dall’avv. Corrado Tasso, nella quale è scritto
testualmente: <>.
Pertanto correttamente nel verbale di causa l’avv. Corrado Tasso è stato
costituito “in sostituzione dell’avv. Antonio Zito”.

3.

Per quanto riguarda il secondo motivo, la valutazione della Corte

territoriale in punto di elemento soggettivo è fondata su argomentazioni
prive di vizi logici che non sono scalfiti dalle osservazioni del ricorrente. La
Corte ha respinto le doglianze dell’appellante ed ha correttamente rilevato
che l’elemento soggettivo ben si può ricavare dal fatto che l’imputato non
sia stato in grado di indicare un’attività lecita che giustificasse l’incasso di
una somma così consistente da terzi.

4.

Ugualmente inammissibile è il terzo motivo in punto di inutilizzabilità

delle dichiarazioni del teste Iriberto della Polizia di Stato di Savona poiché,
come ha chiarito la Corte d’appello, tale testimonianza non è de relato, ma
riguarda direttamente le indagini svolte.

5.

Anche il quarto motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non si

può certo dolere di non aver citato il proprio teste a difesa, Esposito
Antonio, soggetto che secondo la polizia di Savona non esiste e secondo
quanto dichiarato dal difensore dell’imputato sarebbe deceduto.

6.

Quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto lieve di

cui al capoverso dell’art. 648 e dell’attenuante del danno patrimoniale di
minime entità, di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la censura è manifestamente
infondata in quanto, come ha riconosciuto correttamente la Corte, la
somma di €. 9.700,00 portata dagli assegni non essere definita può essere
definita di minima entità.

3

d’appello, l’avv. Corrado Tasso, del foro di Genova, conferendo allo stesso

7.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del díctum della Corte costituzionale nella sentenza n.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

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