Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47698 del 19/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47698 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGOSTINI ISABELLA N. IL 23/12/1975
avverso l’ordinanza n. 2406/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 05/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Data Udienza: 19/05/2015
A
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia revocava,
con effetto ex tunc,
la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale cui AGOSTINI
Isabella era stata ammessa dal medesimo Tribunale con provvedimento del 4.2.2014.
Osservava il Tribunale che la condotta della condannata, seppure, in un primo momento
(quello corrispondente alla fruizione della semilibertà, concessa con ordinanza del 25.9.2012),
ispirata ad un positivo e fruttuoso atteggiamento di collaborazione all’opera rieducativa, era
mutata, proprio (e singolarmente) all’atto dell’inizio della misura alternativa più ampia, a tal
misura stessa.
In particolare, sottolineava il Tribunale veneziano che la AGOSTINI aveva lasciato
trasparire, in modo palese, disinteresse, arroganza e insofferenza proprio e soltanto nei
confronti di quei soggetti e quelle figure, istituzionali e non, che avevano, sino ad allora,
costituito punto di riferimento per il suo percorso evolutivo e che avrebbero dovuto conservare
tale ruolo anche per il futuro.
Stigmatizzava il Collegio, in tale ottica, le numerose assenze dal lavoro (non tutte
giustificate per malattia), la scarsa trasparenza nelle richieste, continue, di anticipi sulla
retribuzione e sul T.F.R., il mendacio nella giustificazione di richieste di uscita anticipata dal
lavoro, la diminuzione dell’assiduità della frequenza dei colloqui con lo psicologo, la renitenza
reiterata nel rispondere agli inviti di chiarimento ad essa condannata rivolti dai responsabili
della società cooperativa datrice di lavoro.
Aggiungeva il Tribunale di Sorveglianza che, in esito a perquisizione eseguita quattro
giorni dopo il ripristino della carcerazione, presso la stanza che alla AGOSTINI era stata
assegnata nella struttura “Casa Giudecca” erano stati rinvenuti due involucri contenenti
grammi 1,08 e 2,28 di cocaina.
In ragione della incidenza degli episodi trasgressivi sin dall’inizio della prova e in
assenza di dimostrazione, da parte dell’affidata, della volontà di riscattarsi dagli errori passati,
la decorrenza della revoca della misura doveva intendersi fissata alla data del 6.2.2014.
L Avverso la suddetta ordinanza AGOSTINI Isabella ha proposto ricorso per cassazione,
per il tramite del difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e carenza di motivazione
in ordine alla sussistenza dei presupposti per la revoca della misura alternativa; inoltre, deduce
violazione di legge in relazione alla disposta revoca con efficacia retroattiva, essendo
unicamente consentita la revoca ex nunc.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, più che individuare singoli aspetti
del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, contesta, nel merito, la valutazione
1
punto da evidenziare l’incompatibilità della persona in affidamento rispetto al prosieguo della
degli elementi di fatto acquisiti, così tendendo a provocare una nuova lettura degli elementi
stessi, non consentita in sede di legittimità.
2. Va, inoltre, chiarito, che, diversamente da quanto sostenuto dal difensore della
ricorrente, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudice non è vincolato a
disporre la revoca
ex nunc,
potendola anche disporre con effetto
ex tunc quando il
comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza
ab initio di
un’adesione al processo rieducativo, atteso che la sentenza della Corte costituzionale n. 343
del 1987 ha attribuito al Tribunale di sorveglianza un potere discrezionale ampio, purché
adeguatamente assistito da motivazione, anche nella determinazione della residua pena
1, Sentenza n. 29343 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477).
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato le circostanze emergenti
dagli atti, rappresentative delle plurime violazioni poste in essere dalla ricorrente, con
motivazione congrua ed adeguata anche con riguardo alla ritenuta prevalenza di siffatte note
negative sulla positività del comportamento tenuto dalla predetta negli anni precedenti.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00
(mille), ai sensi dell’ art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015
Il Consigliere estensore
Il Preasc,rre
detentiva da espiare (Sez. 1, Sentenza n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; Sez.