Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47688 del 19/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47688 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BIZZI PALMIRO N. IL 20/02/1955
avverso l’ordinanza n. 140/2014 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 17/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Data Udienza: 19/05/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 17.7.2014, la Corte di Appello di Campobasso, in funzione di
giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza presentata il 30.5.2012 dal
detenuto BIZZI Palmiro per ottenere la rimessione in termini “avverso camera di consiglio
10.1.2014”.
camerale in procedimento di esecuzione n. 12/2013 mod. 32 instaurato dal BIZZI in data
13.11.2013 ai sensi dell’art. 671 c.p.p. e definito con provvedimento emesso in esito
all’udienza del 10.4.2014, che aveva riconosciuto la disciplina della continuazione tra varie
sentenze di condanna pronunciate a carico dell’istante, provvedimento avverso il quale
risultava già proposto ricorso per cassazione.
La richiesta, per come proposta, risultava, pertanto, inammissibile.
2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione BIZZI Palmiro, chiedendo la
rimessione in termini per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Larino nel “giugno
1999”.
3. Il ricorso è del tutto inconferente con il tenore della ordinanza impugnata e va,
pertanto, dichiarato inammissibile in quanto aspecifico.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della Cassa delle ammende di somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente –
Precisava la Corte di merito che il 9, e non il 10.1.2014, si era tenuta un’udienza