Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47673 del 19/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47673 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO
sul ricorso proposto da:
RIZZA LUIGI N. IL 14/09/1981
avverso l’ordinanza n. 39820/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 10/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Data Udienza: 19/05/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. RIZZA Luigi propone personalmente ricorso per cassazione, deducendo inosservanza
ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, avverso l’ordinanza con la
quale il Magistrato di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile il reclamo avanzato dal
detenuto “quanto alla richiesta di risarcimento del danno” per condizioni disumane.
2.
Il ricorso va qualificato reclamo e trasmesso per competenza al Tribunale di
Rileva, invero, questa Corte come, avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza
concernente istanza dei detenuti in ordine alle condizioni di spazio vitale fruibile in cella è
proponibile il reclamo al Tribunale dì sorveglianza e non il ricorso diretto per cassazione, il
quale, ove proposto, non è, tuttavia, inammissibile, ma, in virtù del principio di conversione di
cui all’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., va trasmesso al Tribunale di sorveglianza,
previa qualificazione come reclamo, ai sensi dell’art. 35 bis, comma quarto, introdotto dall’art.
3, comma primo, lett. b), del D.L. n. 146 del 2013, conv. con modif. nella legge n. 10 del 2014
(Sez. 1, Ordinanza n. 16375 del 20/3/2015, Tirendi e altri, Rv. 263462).
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come reclamo, ai sensi dell’art. 35 bis, comma 4, Ordinamento
Penitenziario, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015
Il Consigliere estensore
Il Presi
te
Sorveglianza di Milano.