Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47664 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47664 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUSCEDDU MARCO N. IL 04/06/1970
avverso il decreto n.
29/01/2014

2013 CORTE APPELLO di TORINO, del

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 29.1.2014, la Corte di Appello di Torino, in funzione di
giudice dell’esecuzione, riconosceva l’applicazione della disciplina della continuazione, richiesta
da PUSCEDDU Marco, fra i reati oggetto delle sentenze emesse, rispettivamente, dalla Corte di
Appello di Torino (n. 1) il 5.6.2013 (capo A: artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 61 n. 2, 112,
comma 1, n. 1, 99, comma 4, c.p.; capo B: artt. 110, 628, commi 1 e 3, n. 1, 99, comma 4,

625, nn. 2 e 7, 61 nn. 2 e 5, 99 c.p.; capo F: artt. 110, 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 2, 99,
comma 4, c.p.) e dal G.U.P. del Tribunale di Brescia (n. 2) il 7.5.2010 (capo A: artt. 110, 628,
commi 1 e 3, nn. 1 e 3-quater, c.p.; capo B: artt. 110, 61 n. 2 c.p. e 4 L. n. 110/75; capo C:
artt. 61 n. 2, 110, 624, 625, nn. 2 e 7, c.p.), rideterminando la pena complessiva in otto anni e
nove mesi di reclusione.
Rigettava, viceversa, l’istanza di continuazione fra i predetti gruppi di reati e i tre reati
costituenti oggetto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Cagliari in data 1.4.2008
(capo A: artt. 56, 110, 628, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.; capo B) artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 7,
c.p.; capo C: artt. 110, 582, 576, n. 1, c.p.), in quanto questi ultimi risultavano commessi a
distanza di tre anni da quelli gudicati con le due sentenze prima menzionate.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione
PUSCEDDU Marco, deducendo violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. con riferimento al
calcolo dell’aumento per la continuazione della sentenza sub n. 2).
Il ricorrente si duole che la Corte di Appello abbia ritenuto di operare l’aumento relativo
ai reati di cui alla sentenza del G.U.P. di Brescia (sub n. 2) “partendo dalla pena finale della
prima sentenza”, con ciò incorrendo in un vizio procedurale, dal momento che l’incremento per
effetto della continuazione doveva operarsi prima della riduzione per il rito prescelto.
Inoltre, doveva considerarsi errato l’aumento, in aggiunta, di un mese operato per
l’aggravante di cui all’art. 61, n. 7, c.p. contestata con la prima sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Va, preliminarmente, rammentato che il Giudice dell’esecuzione che debba procedere
alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con
sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 c.p., deve
dapprima scorporare tutti i reati che il Giudice della cognizione abbia riunito in continuazione,
individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per
questlultimo dal Giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite,
1

c.p.; capo D: artt. 110, 56, 628, commi 1 e 3, n. 1, 99, comma 4, c.p.; capo E: artt. 110, 624,

compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5,
Sentenza n. 8436 del 27/9/2013, dep. 21/2/2014, Romano, Rv. 259030; Massime precedenti
Conformi: N. 45161 del 2004 Rv. 229822, N. 4911 del 2009 Rv. 243375, N. 49748 del 2009
Rv. 245987, N. 38244 del 2010 Rv. 248299).
Va, altresì, ricordato che il Giudice dell’esecuzione, nel determinare la pena finale per il
reato continuato, incontra il limite, stabilito dall’art. 671 c.p.p., del divieto di superamento della
somma delle sanzioni inflitte con ciascun titolo giudiziale, ma entro tale margine, una volta

stabilire la pena congrua per ciascun altro episodio criminoso, anche facendo ricorso ai criteri di
ragguaglio di cui all’art. 135 c.p., senza essere tenuto a rispettarne misura e nemmeno specie
già indicate nelle sentenze (Sez. 1, n. 25426 del 30/5/2013, Cena, Rv. 256051), dando conto
con adeguata motivazione dei singoli aumenti solo qualora essi risultino significativi rispetto a
quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013,
Sardo, Rv. 257000).
Va, infine, evidenziato che il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i
reati oggetto di condanne emesse – come nella specie – all’esito di distinti giudizi abbreviati
comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella
sua entità precedente all’applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l’applicazione
dell’aumento per continuazione su detta pena base e infine il computo sull’intero in tal modo
ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 20007 del 5/5/2010, Serafino, Rv.
247616).
Il giudice dell’esecuzione a tali principi si è, sostanzialmente, conformato nel
rideterminare la pena per i due gruppi di reati sopra menzionati, individuando correttamente la
violazione più grave nel reato di rapina aggravata sub B) (consumata in Borgomanero
1’11.6.2009), oggetto della sentenza sub n. 1), per il quale il giudice della cognizione aveva
applicato la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione (si deve imputare a un mero errore
materiale l’indicazione di quattro anni e cinque mesi, come si evince con chiarezza dal secondo
passaggio nell’articolazione del computo della pena, relativo all’aumento di “giorni 14” di
reclusione, che avrebbe dovuto portare a quattro anni, cinque mesi e 14 giorni, mentre risulta
indicato, a conferma del precedente errore materiale sulla pena base, in termini di “anni 4 mesi
6 giorni 14 di reclusione”) e, poi, applicando gli aumenti per le due aggravanti e per la
continuazione “interna” con i reati-satellite, così pervenendo alla pena complessiva di 9 anni di
reclusione ed euro 3.600,00 di multa; a questo punto, il giudice dell’esecuzione ha operato la
riduzione di un terzo per il rito, pervenendo alla pena di 6 anni di reclusione ed euro 2.400,00
di multa, sulla quale ha, infine, operato l’aumento a titolo di continuazione “esterna” per i reati
oggetto della sentenza sub n. 2), già ridotti di un terzo per il rito, giungendo alla pena finale di
8 anni e 9 mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
2

individuata, secondo il disposto dell’art. 187 disp. att. c.p.p., la violazione più grave, è libero di

Giova mettere in risalto che al medesimo risultato finale in termini di pena complessiva il
giudice dell’esecuzione sarebbe pervenuto qualora avesse, più correttamente, sul piano
formale, applicato la riduzione di un terzo per il rito abbreviato dopo il calcolo degli aumenti per
la continuazione con tutti i reati-satellite.
La pena conclusivamente rideterminata previo riconoscimento della continuazione (otto
anni e nove mesi) risulta inferiore a quella di undici anni e quattro mesi di reclusione applicata
in sede di cognizione, sicché, anche sotto tale aspetto, l’ordinanza si rivela immune da censure.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
delle ammende di somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616
c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del

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