Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47376 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47376 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SETTE FRANCESCO N. IL 26/10/1977
avverso la sentenza n. 1238/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 25/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 10/11/2015
Motivi della decisione
Sette Francesco ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata confermata la
sentenza di primo grado di condanna per il reato di truffat falso
ertwurrium e deduce erronea
applicazione della legge penale, omessa e illogica motivazione sul merito della controversia in
ordine ai profili di responsabilità, ribadendo le proprie ragioni con memoria in data 22.10.2015.
In apparenza si deduce violazione di legge e vizio della motivazione ma, in realtà, si
questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a
fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto
enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio
di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 10.11.2015
prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente si prospettano, cioè,