Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47342 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47342 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LATTANZI MASSIMILIANO N. IL 13/07/1968
avverso la sentenza n. 657/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 10/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 27/05/2014, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 17/07/2008, nei confronti di
LATTANZI MASSIMILIANO in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
10/11/2015
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: vizio di motivazione
sull’affermazione di responsabilità e sulla mancata sostituzione della pena.
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità, è inammissibile, in quanto generico, dal momento che si
limita a richiamare i motivi di appello.
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
La richiesta di sostituzione della pena è stata rigettata in ragione dei precedenti penali.