Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47507 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47507 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANTONINO SANDRO N. IL 04/07/1982
FACECCHIA ANTONIO N. IL 12/07/1987
LOIACONO PAOLO N. IL 29/09/1967
MARTENA RAFFAELE N. IL 24/07/1986
MAZZOTTA ANGELO N. IL 01/10/1979
PALAZZO FRANCESCO N. IL 04/10/1979
avverso la sentenza n. 1269/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
21/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 4 t
che ha concluso per J AnttM-0 cl,”3 AYsz”m AAAW

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Udito, per la parte civile,

Data Udienza: 17/11/2015

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21.1.2015 la Corte di appello di Lecce – a seguito di
gravame interposto dagli imputati ANTONINO Sandro, FACECCHIA
Antonio, LOIACONO Paolo, MARTENA Raffaele, MAZZOTTA Angelo e
PALAZZO Francesco avverso la sentenza emessa il 14.12.2012 dal GUP

la pena inflitta ai predetti imputati riconosciuti colpevoli l’ANTONINO ed
il MARTENA del reato di cui agli artt. 81 cpv. 73 d.P.R. n. 309/90 loro
rispettivamente ascritto e LOIACONO, FACECCHIA, MAZZOTTA e
PALAZZO del reato di cui agli artt. 81 cpv. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90
loro rispettivamente ascritto. Confermava nel resto la prima decisione.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati.
3. Nell’interesse di ANTONINO Sandro, a mezzo del difensore, si deduce:
3.1. Violazione dell’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 in relazione
all’omesso riconoscimento della detta ipotesi lieve nonostante non si sia
accertato – nell’ambito delle sole captazioni poste a base della
affermazione di responsabilità – se si sia trattato di droga e di che tipo e
quantità di sostanza stupefacente si trattasse. Anche l’unica captazione
che fa riferimento ad <> acquistato dall’imputato
per 900 euro non fa esulare dalla ipotesi lieve in questione.
3.2.

Vizio della motivazione in ordine alle ragioni giustificative del

dedotto diverso trattamento riservato al ricorrente, rispetto agli altri
coimputati ai quali la ipotesi lieve è stata riconosciuta. La Corte non
avrebbe preso in considerazione la doglianza a proposito mossa in
appello.
3.3.

Violazione degli artt. 62bis e 133 cod. pen. in relazione

all’omessa concessione delle attenuanti generiche senza valutare il fatto
nella sua interezza, con particolare riguardo al ristretto periodo
temporale in cui si sono svolti i fatti (maggio 2006/giugno 2007) e senza
considerare il comportamento collaborativo dell’imputato.
Nell’interesse di FACECCHIA Antonio, MARTENA Raffaele e MAZZOTTA

4.

Angelo, a mezzo del difensore, si deduce:
4.1.

Motivazione illogica e contraddittoria nella valutazione della
prova, in relazione al contenuto delle captazioni interpretate con criterio
unico nonostante la pluralità degli interlocutori, la diversità dei contesti e
le possibili soluzioni alternative e senza che si rinvengano riscontri

attraverso sequestri di sostanze stupefacenti o servizi di o.c.p.. In.’
1

del Tribunale di Brindisi – in riforma di detta sentenza ha rideterminato

particolare, la presenza del FACECCHIA all’interno della vettura in cui si
sono svolte le captazioni si spiega con la sua esigenza di
approvvigionarsi di stupefacente per farne uso esclusivamente
personale, in mancanza di dichiarazioni accusatorie a suo carico. Per il
MARTENA non vi sarebbero riscontri alle captazioni. Per il MAZZOTTA si
è verificata la condanna anche per episodi non contestatigli, mentre
dubbio è il contenuto intercettivo che lo riguarda in relazione all’oggetto,

Violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. in relazione alla posizione

4.2.

del MAZZOTTA condannato per episodio dell’ottobre del 2007
nonostante l’imputazione sia ricompresa tra il marzo ed il maggio 2007,
non valendo il riferimento alla conoscenza dei fatti proveniente dalla
ordinanza cautelare e senza che vi sia stata modifica della imputazione.
4.3. Vizio della motivazione e violazione degli artt. 62bis, 132,133
cod. pen. e 125 e 546 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’omesso
riconoscimento delle attenuanti generiche per MARTENA Raffaele ed
all’omessa considerazione della doglianza di appello a riguardo mossa
per MAZZOTTA e FACECCHIA.
Violazione degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. in relazione al

4.4.

decorso del termine prescrizionale ed all’erroneo computo dell’intero
periodo di sospensione del procedimento per legittimo impedimento del
difensore, che doveva limitarsi a 60 gg., con conseguente prescrizione
della maggior parte delle condotte qualificate ai sensi dell’art. 73 comma
5 d.P.R. n. 309/90.
5. Nell’interesse di LOIACONO Paolo, a mezzo del difensore, si deduce:
5.1. Violazione degli artt. 157,158 e 159 cod. pen. e 129 cod. proc.
pen. in relazione all’omessa declaratoria di prescrizione delle due
condotte tenutesi il 26.3.2007 ed il 5.4.2007, dovendosi contenere la
sospensione del processo per concomitante impegno del difensore nel
limite temporale dell’art. 159, comma 1 , n. 3 cod. pen. e non nei
quattro mesi computati dalla Corte di merito.
5.2.

Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione

delle attenuanti generiche.
5.3.

Violazione dell’art. 570 cod. proc. pen. e mancanza di
motivazione sulla sospensione condizionale della pena, laddove non si
possa ritenere confermato il predetto già concesso beneficio.

6. Nell’interesse di PALAZZO Francesco, a mezzo del difensore, si deduce:

2

alla qualità ed alla quantità della eventuale sostanza.

Violazione dell’art. 62bis cod. pen. e mancanza di motivazione a

6.1.

riguardo della doglianza mossa in appello sul diniego delle attenuanti
generiche.
6.2.

Violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen. in relazione all’omessa

declaratoria di prescrizione dei reati, erroneamente computandosi
l’intero periodo di sospensione del procedimento per il legittimo
impedimento del difensore di MAZZOTTA Angelo che, invece, doveva

maturata anche nel corso del termine di deposito della motivazione.
6.3. Violazione dell’art. 163 c.p. ed omessa motivazione sulla mancata
conferma della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi nell’interesse di FACECCHIA Antonio, LOIACONO Paolo,
MAZZOTTA Angelo e PALAZZO Francesco sono solo in parte fondati.
Quelli nell’interesse di ANTONINO Sandro e MARTENA Raffaele sono
inammissibili.
2. Ricorso di ANTONINO Sandro.
2.1.

Il primo e secondo motivo sono inammissibili. In relazione al primo attraverso il formale vizio denunciato – s’avanza, in realtà, una
alternativa valutazione in fatto degli elementi considerati senza
attingere a vizi logici e giuridici della motivazione che ha escluso la
minore ipotesi in questione sulla base della frequenza dell’attività illecita
e sul dato ponderale dello stupefacente oggetto delle transazioni illecite,
nell’ambito delle quali emerge anche un chilo di «fumo»,
sicuramente al di fuori dei parametri previsti dalla ipotesi lieve. Il
secondo motivo è palesemente generico non solo perché non risulta dal testo della sentenza – la proposizione del motivo di cui ci si duole
dell’omessa considerazione, ma anche per i termini del tutto generici
sulla base dei quali è chiesta la comparazione.

2.2.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto censura – riproponendo
sostanzialmente la doglianza mossa in appello – la valutazione
discrezionale demandata al giudice di merito nella specie esercitata
senza vizi logici e giuridici denegando le chieste attenuanti ex art. 62bis
cod. pen. sulla base dell’assenza di elementi favorevoli all’imputato, il

3

essere contenuto nei 60 gg.. In ogni caso, la prescrizione deve ritenersi

notevole lasso temporale pari a quasi un anno, e l’assenza di
comportamenti processuali positivi.
3. Ricorsi di FACECCHIA, MARTENA e MAZZOTTA.
3.1.

Il primo motivo è generico, quando non prospetta alternative probatorie
improponibili in sede di legittimità. Quanto al valore del compendio
intercettivo, la sentenza ne dà conto – in via generale – indicando i
criteri interpretativi delle conversazioni applicati i quali non v’è

ad oggetto la sostanza stupefacente ( v. pg. 8 par. 2). Tali criteri sono
poi specificamente applicati affrontando le singole posizioni con analogo
ineccepibile risultato probatorio. Quanto al FACECCHIA ( v. pg. 25) è
motivata il suo approvvigionamento per lo spaccio da LOIACONO e
PALAZZO e la sua successiva partecipazione alla attività di spaccio,
sicché il motivo dedotto in suo favore costituisce generica riproposízione
del motivo di appello. Del pari evidentemente generico è il motivo che
coinvolge il MARTENA ed il MAZZOTTA, non confrontandosi in alcun
modo con l’articolata motivazione offerta circa il concludente compendio
intercettivo che li coinvolge.
3.2.

Il secondo motivo relativo al MAZZOTTA è generico rispetto alla
motivazione offerta dalla sentenza che – sulla analoga doglianza mossa
in appello – ha ritenuto contestate in fatto ed al di là delle indicazioni
temporali della elevata imputazione le condotte dell’ottobre 2007 non
solo in relazione alla precedente ordinanza custodiale, ma anche perché
i cessionari dello stupefacente erano indicati in imputazione, essendosi
l’imputato difeso anche in relazione a tali fatti.

3.3.

Il terzo motivo. In relazione al MARTENA si tratta di censura che non
individua vizi logici e giuridici della motivazione che ha condotto al
rigetto delle attenuanti generiche sulla base della negativa personalità
dell’imputato, dei sui precedenti e della assenza di elementi positivi. Per
MAZZOTTA e FACECCHIA vale il rinvio per relationem

rispetto al

generico motivo di doglianza a riguardo.
3.4.

Il quarto motivo è fondato.

3.4.1. Il rinvio dell’udienza per impedimento legittimo del difensore per
contemporaneo impegno professionale determina la sospensione del
corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a
far capo dalla cessazione dell’ impedimento stesso, dovendosi applicare
in tal caso la disposizione di cui all’art. 159, comma primo, n. 3, cod.
pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
(Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262913).
4

alternativa possibilità di contenuto lecito delle captazioni, avendo queste

3.5.

La questione coinvolge i ricorrenti MAZZOTTA e FACECCHIA ai quali è
stata riconosciuta la ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n.
309/90 ( capi E) ed F), recte G)).

3.6.

Rileva la Corte che sono prescritti tutti i reati commessi fino al maggio
2007, dovendosi computare per soli 60 gg. la sospensione del decorso
della prescrizione in relazione al rinvio per impedimento del difensore
per concomitante impegno professionale alla udienza preliminare del

Corte di merito – l’intero periodo di rinvio pari a quattro mesi. A tale
conclusione si giunge considerando che – trattandosi di periodo di
prescrizione massima pari ad anni sette e mesi sei – detto periodo scade
in data 1.11.2014. A tale termine vanno poi aggiunti i 60 giorni della
sospensione, pervenendo alla data del 30.12.2015, termine i cui detti
reati si sono prescritti non essendo stata ancora emessa la sentenza di
appello. Restano fuori dallo spirare del detto termine i reati per i quali
MAZZOTTA è stato condannato per episodi successivi alla predetta data
del maggio 2007.
3.7.

Pertanto, non sussistendo le condizioni per una declaratoria ex art. 129,
comma 2, c.p.p., la sentenza impugnata deve essere annullata nei
confronti di FACECCHIA Antonio, LOIACONO Paolo e PALAZZO Francesco
nonché nei confronti di MAZZOTTA Angelo, limitatamente ai fatti
commessi fino al maggio 2007, per essere i reati estinti per prescrizione
e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di
Lecce per la determinazione della pena in ordine ai residui reati ascritti
al MAZZOTTA. Nel resto i ricorsi dei predetti imputati devono essere
rigettati.
4. Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di ANTONINO Sandro e
MARTENA Raffaele con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quelle della somma di euro 1.500,00 in favore
della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di FACECCHIA
Antonio, LOIACONO Paolo e PALAZZO Francesco nonché nei confronti di
MAZZOTTA Angelo, limitatamente ai fatti commessi fino al maggio 2007,
per essere i reati estinti per prescrizione e dispone trasmettersi gli atti
5

9in

3.7.2012, non potendosi computare – come erroneamente fatto dalla

ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per la determinazione
della pena in ordine ai residui reati ascritti al MAZZOTTA. Rigetta nel
resto i ricorsi dei predetti imputati. Dichiara inammissibili i ricorsi di
ANTONINO Sandro e MARTENA Raffaele e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle della somma di
euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 17.11.2015.

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