Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47459 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47459 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gravagna Francesco Annino, nato a Catania il 26/07/1968;
avverso la sentenza del 19/04/2013 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’Avv. Giuseppe Rapisarda e Avv. Armando Veneto, che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19.9.2011 il Tribunale di Catania dichiarò Gravagna
Francesco Annino responsabile di quattro episodi di estorsione aggravata anche
ai sensi dell’art. 7 D.L. 152/1991, unificati sotto il vicolo della continuazione, e lo
condannò alla pena di anni 9 mesi 3 di reclusione ed C 1.900,00 di multa, pena
accessorie, misura di sicurezza.

2. L’imputato propose gravame e la Corte d’appello di Catania, con sentenza
del 19.4.2013, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, riconosciute le
circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante comune, ravvisata la
continuazione con i reati di cui alla sentenza di applicazione pena del G.I.P. del

Data Udienza: 25/11/2015

Tribunale di Catania irrevocabile dal 2.3.2003, ritenuto più grave il reato di
estorsione in danno di Billeci Francesco di cui al presente processo, determinò la
pena complessiva in anni 7 mesi 9 di reclusione ed C 2.100,00 di multa.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo:
1. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle eccezioni
proposte dalla difesa in primo grado e reiterate nel giudizio di appello; in
primo luogo sono generiche le imputazioni sotto il profilo fattuale e quello

possono essersi protratti oltre l’inizio della collaborazione del Di Raimondo
Natale, databile all’agosto 1998; in secondo luogo, in relazione alla
richiesta di applicazione di pena, che aveva ottenuto il consenso del P.M.,
con la esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/1991; la
richiesta fu rigettata dal G.U.P. e poi dal Tribunale; la questione è stata
riproposta alla Corte d’appello che ha omesso ogni pronunzia sul punto;
2.

violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di
responsabilità solo sulla base delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di
giustizia, senza il vaglio maggiormente rigoroso necessario allorché la
fonte di conoscenza del dichiarante sia indiretta o provenga da notizie
apprese nell’ambiente; nella prima ipotesi deve essere vagliata anche
l’attendibilità della fonte di riferimento; nella seconda ipotesi la circolarità
della notifica vanifica il valore processuale della notizia riferita; con
riferimento alle dichiarazioni di Lanza Giuseppe ed all’intercettazione di
un’utenza riconducibile a Mascali Angelo erano state prodotti dalla difesa
atti (che ci si riserva di allegare); nella motivazione della sentenza
impugnata si afferma che tale documentazione (prodotta all’udienza
22.6.2010, come da verbale allegato al ricorso) non è stata rinvenuta;
quanto all’estorsione in danno di Billeci Paolo sono state disattese le
dichiarazioni della persona offesa (che pur ammettendo l’estorsione aveva
negato di aver consegnato denaro al ricorrente) e considerate solo quelle
dei collaboratori di giustizia; non sarebbe confortata dagli atti la esistenza
di un tentativo di ritrattazione di Billeci; quanto alle dichiarazioni del Di
Raimondo la Corte ha ignorato che in altra sentenza è stato ritenuto che i
fratelli Gravagna erano inconsapevoli del significato dei bigliettini che
consegnavano e privi di potere decisionale ed è stata messa in dubbio
l’attendibilità dei collaboranti; il coimputato Galea è stato assolto da altra
Sezione della stessa Corte d’appello per assenza di riscontri alle
dichiarazioni di Lanza; per quanto attiene alla estorsione in danno della
Garufi Costruzioni la Corte ritiene attendibile Di Raimondo Natale
(ritenuto inattendibile per la vicenda Billeci) e riscontrato da Lanza

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della collocazione temporale dei fatti contestati; peraltro i fatti non

Giuseppe; Gravagna, non affiliato al clan non poteva partecipare a
riunioni; in ordine alla estorsione in danno di Auteri Costruzione Edilizia
sono state ritenute apoditticamente reticenti le persone offese e le
dichiarazioni dei collaboratori non sono precise e convergenti; non
sarebbe stato superato il dubbio ragionevole;
3.

violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza delle
circostanze aggravanti difettando la motivazione sulla sussistenza di tali
aggravanti con riferimento a ciascun episodio, segnatamente con

al momento del fatto ed all’elemento soggettivo; quanto alla circostanza
aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/1991 il metodo mafioso non può
essere desunto dalla mera reazione delle vittime; in ogni caso il ricorrente
non affiliato non aveva la consapevolezza di tale metodo;
4.

violazione di legge e vizio di motivazione sull’applicazione delle
circostanze generiche nella massima estensione ed alla misura della pena.

5. Con memoria datata 9.11.2015 i difensori dell’imputato hanno dedotto
ulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso, rimarcando la genericità delle
affermazioni contenute nella sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Le imputazioni sono sufficientemente determinate poiché contengono la
descrizione della condotta, con riferimento al ricorso a minaccia anche implicita
all’incolumità personale ed ai beni, alle vittime, alle somme ricevute nonché
dell’arco temporale in cui tali condotte sono state realizzate.
La Corte territoriale ha argomentato richiamando una pronunzia di questa
stessa Sezione, secondo la quale, in tema di citazione a giudizio, l’imputazione
deve contenere l’individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito,
dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all’imputato di difendersi,
mentre e non è necessaria un’indicazione assolutamente dettagliata
dell’imputazione. (Sez. 2, Sentenza n. 16817 del 27/03/2008 dep. 23/04/2008
Rv. 239758. Nella fattispecie, relativa a delitto di estorsione, la Corte ha
giudicato il capo di imputazione contenuto nel decreto di citazione a giudizio
sufficientemente circostanziato per rapporto alla individuazione della parte
offesa, della occasione estorsiva, del tipo di minaccia avanzata e della somma
richiesta).
Questa Corte ha anche chiarito che non sussiste alcuna incertezza
sull’imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e

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riferimento alla simultanea presenza di almeno due persone nel luogo ed

sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno
esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al
capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel
fascicolo processuale, pongono l’imputato in condizione di conoscere in modo
ampio l’addebito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 51248 del 05/11/2014 dep.
10/12/2014 Rv. 261741).
Peraltro la Corte d’appello ha rilevato che la ipotizzata nullità, non assoluta,
sarebbe stata comunque sanata per non essere stata tempestivamente eccepita.

della richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è implicita nella
determinazione della pena da parte del giudice di appello.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, generico e
svolge censure di merito.
La Corte territoriale, con articolata argomentazione, ha motivato
sull’attendibilità di Lanza Giuseppe (p. 4, 5 e 6 sentenza impugnata) e poi degli
altri collaboratori (p. 7, 8 e 9 sentenza impugnata) e confutando in modo non
manifestamente illogico le censure svolte nei motivi di appello.
Con riferimento alle singole estorsioni la Corte di merito ha indicato il
convergere delle varie dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (riscontrate oltre
che dal convergere del molteplice dalle ammissioni sui bigliettini) e le reticenze
delle persone offese.
Nel ricorso si propone una diversa valutazione in punto di attendibilità dei
collaboratori ed in definitiva si prospetta una diversa ricostruzione delle vicende,
ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta
illogicità della motivazione considerata dall’art. 606 primo comma lett. e) cod.
proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del
giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una
ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime
di esperienza alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep.
22.12.1998 rv 212054).
Il motivo di ricorso è anche generico laddove, in violazione del principio di
autosufficienza, si riserva di produrre la documentazione richiamata, anziché
produrla.
È infatti inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di
manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente
indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri
adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con
riferimento alle relative doglianze (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 del
22.1.2010 dep. 26.3.2010 rv 246552).
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