Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46961 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46961 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce
avverso la ordinanza del 29/05/2015 del Tribunale del riesame di Lecce;
nel procedimento nei confronti di:
Gialluisi Adriano, nato a Hannover (Germania) il 19/11/1984
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Lecce, investito
da richiesta ex art. 309 cod. proc. pen., annullava il provvedimento con cui era
stata applicata a Adriano Gialluisi la custodia cautelare in carcere per i reati di
cui agli artt. 73 e 74 T.U. n. 309 del 1990.
In particolare, Adriano Gialluisi era stato raggiunto dalla misura cautelare
in quanto gravemente indiziato di aver fatto parte di un’associazione dedita al
narcotraffico operante nel brindisino fino al marzo 2012 (capo 13) e di aver, in
concorso con altri, collaborato sino a tutto il 2011 ad attività di spaccio di
sostanze stupefacenti di varia tipologia (capo 8).

Data Udienza: 13/11/2015

Secondo il Tribunale del riesame, gli elementi esposti nell’ordinanza
cautelare dimostravano come il Gialluisi avesse operato all’interno del sodalizio
criminale facente capo a Renna Raffaele con il compito di reperire clienti e curare
la custodia della sostanza stupefacente.
Il Tribunale accoglieva invece la richiesta di riesame in ordine alle
esigenze cautelari, che riteneva prive dei requisiti di attualità e concretezza

un’attività illecita tutta racchiusa in un arco temporale risalente nel tempo (dal
2011 fino a marzo 2012), il ruolo assunto dall’indagato era da ritenersi
marginale, sostanzialmente di ausilio di uno dei luogotenenti del capo
dell’associazione, e che l’indagato non aveva né precedenti penali né altre
pendenze.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Lecce, chiedendone l’annullamento, per la
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. con
riferimento all’art. 275 cod. proc. pen.
Secondo la Procura ricorrente, il fattore “tempo” può essere valorizzato
soltanto per stabilire l’adeguatezza della misura cautelare da applicare, ma non
per elidere le esigenze cautelari presunte per legge.
Nel caso di specie, inoltre, l’associazione criminale nella quale operava
l’indagato avrebbe operato per un tempo particolarmente lungo (considerato tra
l’altro che la data finale dell’attività è stata determinata dalla chiusura delle
indagini, ritenendo plausibile un’ulteriore operatività in epoca successiva), con
collegamenti e ramificazione nel Nord-Italia, e sarebbe stata caratterizzata da
una struttura tutt’altro che rudimentale.
L’ordinanza impugnata, omettendo di considerare tali elementi, si sarebbe
appiattita nel recepire acriticamente i precedenti di legittimità, senza verificare
se l’associazione

de qua

presentasse caratteri di stabilità tali da rivelare

l’attualità delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

2. Questa Corte di legittimità ha affermato, in tema di misure coercitive
disposte per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
che, in presenza di condotte esecutive risalenti nel tempo, la sussistenza delle
2

richiesti dal codice di rito, in quanto la contestazione formulata si riferiva ad

esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a
dimostrarne l’attualità, in quanto il decorso di un arco temporale significativo può
esser sintomo di un proporzionale affievolimento del pericolo di reiterazione
(Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670).
In altri termini, si è inteso stabilire che, anche per i reati per i quali vige la
presunzione relativa di cui all’art. 275, comma terzo cod. proc. pen. (esistenza

distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, quale
circostanza tendenzialmente dissonante con l’attualità e l’intensità dell’esigenza
cautelare, comporta l’obbligo del giudice di motivare sia in relazione a detta
attualità sia in relazione alla scelta della misura.
Questa affermazione si fonda per la fattispecie penale in esame sulla
constatazione che l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non
presuppone necessariamente, ne’ sotto il profilo fenomenico ne’ sotto il profilo
normativo, l’esistenza di una struttura organizzativa complessa, essendo una
fattispecie “aperta”, idonea a qualificare in termini di rilevanza penale situazioni
fortemente eterogenee, oscillanti dal sodalizio a vocazione transnazionale
all’organizzazione di tipo “familiare”. Con la conseguenza che, in un panorama
così variegato, il giudice deve valutare ogni singola fattispecie concreta
sottoposta al suo esame, ove la difesa rappresenti elementi idonei, nella sua
ottica, a scalfire la presunzione relativa operante per il reato in esame, ovvero a
dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con
misure di minore afflittività.
Nel caso in esame, i Giudici del riesame si sono attenuti a questa doverosa
verifica, apprezzando le varie circostanze addotte dalla difesa a dimostrazione
dell’insussistenza delle esigenze cautelari.
La motivazione sul punto dell’ordinanza impugnata si sottrae alle censure
del ricorrente, in quanto assistita da un apparato giustificativo adeguato, esente
da vizi logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione
del provvedimento cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al
parametro di cui all’art 275 c.p.p., in quanto ancorato a specifiche circostanze di
fatto (illustrate in premessa) e pienamente idoneo ad individuare, in modo
puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare la mancanza di attualità e
concretezza del pericolo di reiterazione criminosa.
Le diverse argomentazioni sostenute nel ricorso, quanto in particolare alla
durata dell’attività del sodalizio criminale, si presentano al contrario mera
assertive e comunque per nulla pertinenti alla posizione del Gialluisi.

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delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura cautelare carceraria), la

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 13/11J2615.

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