Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46983 del 10/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 46983 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VERDE GIOVANNI N. IL 01/02/1959
avverso la sentenza n. 9483/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Geperale in persona del Dott. ,(;:e9
che ha concluso per

Cdtri-clifernsor Avv.

Data Udienza: 10/11/2015

16 Verde

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha
affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 73
del d.p.r. n. 309 del 1990 commesso il 23 maggio 2011. La sentenza è stata
confermata dallaZorte d’appello di Napoli con pronunzia del 9 ottobre 2013.

2.Ricorre per cassazione l’imputato deducendo diversi motivi.
2.1 Si evocano le questioni di costituzionalità pendenti in ordine alla normativa
e si lamenta che il processo non sia stato nel frattempo sospeso.
2.2 La motivazione è carente per ciò che attiene al diniego dell’applicazione del
quinto comma del richiamato art. 73. La pronunzia si è basata sul dato quantitativo e
sulla detenzione del bilancino, trascurando il tema della saturazione della piazza di
spaccio.
2.3 Senza ragione è stata negata la concessione delle attenuanti generiche,
trascurando la condotta processuale ed il cattivo di stato di conservazione della droga,
nonché la detenzione patita.

3.11 primo motivo di ricorso richiama la questione di costituzionalità della
normativa che è stata decisa con la pronunzia n.32 del 2014. Essa, com’è noto, a
ripristinato il sistema tabellare previgente basato sulla distinzione tra droghe pesanti e
droghe leggere. Per effetto di tale pronunzia il sopravvenuto trattamento sanzionatorio
per i reati afferenti all’hashish è più favorevole e deve trovare applicazione ai sensi
dell’art. 2 cod. pen. Dunque la pronunzia va per tale parte annullata con rinvio.
Poiché per effetto della detta pronunzia costituzionale, i fatti afferenti alle due
tipologie di stupefacenti danno luogo a distinte fattispecie occorrerà riconsiderare il
trattamento sanzionatorio separatamente per le due droghe detenute: cocaina ed
hashish. In ordine alla cocaina dovrà essere pure valutata l’applicabilità delle novelle
del 2014 che, come pure è noto, hanno configurato la fattispecie di cui al richiamato
quinto comma dell’art. 73 come distinta incriminazione.
Naturalmente, il nuovo computo non potrà condurre ad una sanzione più grave
di quella inflitta con la sentenza impugnata, e dovrà invece tener conto della più mite
disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen.

4. Per ciò che attiene all’hashish la pronunzia è immune da censure quanto al
diniego del ridetto quinto comma dell’art. 73. Si considera, infatti, che si è in presenza

L’imputazione attiene a 6 grammi di cocaina e circa 1,5 kg di hashish.

di 705 dosi; di condotta professionale testimoniata dal rinvenimento di un bilancino e
dalla realizzazione di apposita tasca dell’auto per il nascondimento della droga. Si
tratta di apprezzamento argomentato ed immune dai vizi logici o giuridici; e d’altra
parte del tutto inconferenti sono le deduzioni difensive che richiamano giurisprudenza
in tema di saturazione del mercato che sono state proposte in passato non in
riferimento alla discussa attenuante ma piuttosto all’aggravante di cui all’art. 80 del
d.p.r. n. 309.

profilo di personalità altamente negativo non ha ritenuto esistessero elementi concreti
da valutare ai fini della concessione delle attenuanti generiche, al di là del dato
formale della incensuratezza. Si tratta di motivato apprezzamento in fatto immune da
vizi logici o giuridici.
Conclusivamente la pronunzia va annullata con rinvio ai fini della
rideterminazione della pena. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia per nuovo esame sul punto allafibrte d’appello di Napoli.
Rigetta il ricorso nel resto.

Roma 10 novembre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

OGRIS SUFR1-4,112, YI CASSAZIONE
Seziene Pentle.

5. Non è neppure censurabile l’apprezzamento di merito che a fronte di tale

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA