Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46856 del 06/11/2015
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46856 Anno 2015
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: MOCCI MAURO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Lazzarano Cosimo Damiano, nato a Corigliano Calabro 1’11/08/1972
avverso la sentenza del 07/11/2014 della Corte d’Appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Giuseppe
Corasaniti, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
1.Damiano Cosimo Lazzarano si opponeva al decreto penale n. 422/2009 ed
il GIP presso il Tribunale di Rossano lo mandava assolto dal reato di cui all’art. 2
comma 1° bis L. 638/83, perché il fatto non costituisce reato. Su appello del
P.M., la Corte territoriale reputava invece che il primo giudice avesse
erroneamente escluso l’elemento soggettivo del reato, giacché le ricevute di
versamento prodotte si sarebbero riferite a debiti tributari e non all’INPS, quale
Data Udienza: 06/11/2015
pagamento – sia pur ritardato – dei contributi previdenziali di cui all’originario
capo d’imputazione. In riforma del provvedimento impugnato, lo condannava
pertanto a giorni 15 di reclusione ed ad C 60 di multa.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Lazzarano, deducendo manifesta
illogicità della motivazione,(art 606 c.p.p. lett. e), giacché il modello F24 sarebbe
un modulo fiscale idoneo al pagamento di molte imposte e tributi, nonché alla
compensazione con i crediti del contribuente. Tale compensazione avverrebbe
non solo tra debiti e crediti tributari, ma anche fra questi e crediti previdenziali
nella sezione dedicata all’INPS, si sarebbe dovuto necessariamente trattare di
debiti non tributarima previdenziali.
2.Aggiunge il ricorrente come, in ogni caso, alla data della pronunzia della
Corte d’Appello sarebbe già maturato il termine di prescrizione del reato, relativo
a pagamenti riferiti a mesi del 2006 e del 2008.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile.
Invero, all’affermazione – in linea di principio corretta – che il modello F24 è
deputato al pagamento non solo di debiti tributari, non è però seguita
l’allegazione del documento, in grado di dimostrare l’effettivo pagamento nei
confronti dell’INPS. In tal senso, il ricorso è carente di autosufficienza e perciò
inammissibile.
2.11 secondo motivo è ,invece fondato, per la parte riguardante i crediti INPS
relativi al periodo 1 maggio – 30 novembre 2006, giacché la prescrizione, ai
sensi dell’art. 157 c.p., era già maturata il 16 settembre 2014, ossia
anteriormente alla sentenza della Corte territoriale.
3.Conseguentemente la decisione impugnata va annullata senza rinvio, per
quanto riguarda í reati commessi sino al 30 novembre 2006, e rinviata ad altra
sezione della Corte d’Appello di Catanzaro, per la rideterminazione della pena, in
ordine ai reati residui.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente ai reati commessi
sino al 30 novembre 2006, perché estinti per prescrizione, e rinvia ad altra
sezione della Corte d’Appello di Catanzaro per la rideterminazione della pena in
ordine ai reati residui.
Così deciso il 06/11/2015
nei confronti dell’INPS. E siccome i pagamenti sarebbero stati annotati proprio