Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46813 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46813 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia
accolto con l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe, il Giudice di pace di Benevento convalidava, ai
sensi dell’art. 75-bis T.U. 309/90, il provvedimento emesso nei confronti di
Christian Goglia dalla Questura di Benevento il 19 maggio 2015, con il quale si
imponevano al suddetto le misure previste dalla citata norma.

2. Avverso il decreto di convalida, propone ricorso per cessazione il
difensore di Christian Goglia, deducendo la violazione di legge per il mancato
rispetto della scansione procedimentale prevista dall’art. 75-bis citato, giacché il
decreto è stato emesso prima della scadenza del termine di quarantotto ore
concesso per l’espletamento dell’attività difensiva, termine previsto a pena di
nullità.

Data Udienza: 19/11/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti risulta, infatti, che il provvedimento di convalida è stato
emesso il 22 maggio 2015, prima del decorrere del termine di 48 ore dalla
notifica all’interessato del provvedimento adottato dal Questore – notifica

prevista a pena di nullità, in quanto preordinata all’espletamento dell’attività
difensiva (tra tante, Sez. 6, n. 21703 del 19/02/2013, Campagna, Rv. 255469).

3. Il ricorso, pertanto, va accolto, con annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato, dovendosi disporre, di conseguenza, l’annullamento
del provvedimento del Questore, cui il viziato provvedimento di convalida
accede, non essendo più il medesimo suscettibile di tardiva convalida.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato.

Così deciso il 19/11/2015.

intervenuta il 21 maggio 2015 – con violazione della scansione procedimentale

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