Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46056 del 09/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46056 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MASTRONUNZIO COSTANZO N. IL 26/04/1945
avverso la sentenza n. 3126/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
22/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 09/10/2015
– che il Tribunale di Roma in composizione monocratica con sentenza del 22/11/2013 ha
condannato MASTRONUNZIO Costanzo alla pena dell’ammenda per contravvenzione tlt d.lgs.
81\2008 [acc. in Roma 5/3/2009];
— che il difensore dell’imputato ha proposto “appello” e gli atti sono stati trasmessi a questa
Corte Suprema ex art. 568, ultimo comma, c.p.p.;
— che il gravame é stato sottoscritto dal solo difensore, Avv.to Manuela LUPO, la quale non
risulta iscritta nell’albo speciale della Corte di Cassazione;
— che non è prevista alcuna deroga neppure nel caso di appello convertito in ricorso, poiché
altrimenti verrebbero elusi, à favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi
sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione (Sez. V n. 23697, 29 maggio
2003; Sez. III n. 2233, 10 ottobre 1998 ed altre prec. conf.)
— che il ricorso medesimo, pertanto, va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613, 1° comma,
c.p.p. e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere
che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) segue
l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 9/10/2015
j1-Cénsig1ière estensore
Il Presidente
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