Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45956 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45956 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ERRA LUIGI N. IL 11/06/1958
avverso la sentenza n. 36/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
21/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 22/05/2015

In fatto e in diritto
Erra Luigi, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza
della Corte di appello di Salerno emessa in data 21.2.2014 a conferma della sentenza del Tribunale
di Salerno in data 19.7.012 di condanna per il reato di cui all’art. 10 ter d.lvo 74/2000 per avere,
quale legale rappresentante della società TRASPERRA s.c.r.a.l.omesso il versamento dell’ IVA.
Il ricorrente si duole del mancato accertamento da parte dei giudici gravati dell’assenza di dolo

ed indipendenti dalla sua volontà, riconducibili alla mancanza di liquidità per la crisi finanziaria
che aveva colpito l’azienda.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, in tema omesso versamento dell’imposta sul
valore aggiunto, l’inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza
maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto
tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo
controllo. La Corte ha escluso, nelle massime sotto riportate, che potesse essere ascrivibile a forza
maggiore la mancanza della provvista necessaria all’adempimento dell’obbligazione tributaria per
effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità o la
mancata riscossione di crediti, osservando al riguardo che l’inadempimento dei clienti rientra nel
normale rischio di impresa. (Sez. 3, Sentenza n. 8352 del 24/06/2014 dep. 25/02/2015, Rv. 263128,
sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014 dep. 15/05/2014,
rv. 259190Sez. 3, Sentenza n. 5467 del 05/12/2013 dep. 04/02/2014 Rv. 258055)
L’imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di
esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di
allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica
che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite
il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto..
In definitiva, occorre dimostrare che non sia stato possibile per il contribuente reperire le risorse
necessarie a consentirgli il corretto puntuale adempimento dell’obbligazione tributaria, pur avendo
egli posto in essere tutte le possibili azioni, se del caso anche sfavorevoli per il suo patrimonio
personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle
somme necessarie ad assolvere il debito erariale senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla
sua volontà e a lui non imputabili

Orbene, nel caso in esame, l’assolvimento di detto onere probatorio è mancato.

posto che l’omesso versamento dell’IVA contestato è dipeso da circostanza del tutto imprevedibili

Il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente l’esistenza di una grave crisi finanziaria
dell’azienda di trasporti da lui amministrata, peraltro mai messa in discussione dalla Corte di
merito, senza fornire alcuna allegazione e dimostrazione di avere intrapreso tutte le iniziative volte
ad ovviare alla crisi di liquidità alla base del debito di imposta, quali, ad esempio, il ricorso al
credito bancario, l’instaurazione di procedure esecutive per la riscossione di eventuali crediti.
Peraltro il lasso di tempo intercorso fra la dichiarazione di fallimento, intervenuta nel 2010 e il

escludere l’esistenza di una stretto nesso di causalità fra lo stato di insolvenza che ha provocato il
fallimento e mancato versamento dell’ IVA, potendosi ragionevolmente ritenere che quando
doveva essere effettuato l’adempimento tributario omesso non era ancora maturata la situazione di
decozione produttiva del fallimento.
Il ricorso è dunque inammissibile per le suesposte considerazioni.
Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 1.000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22.5.015

momento di commissione del reato di mancato versamento dell’ IVA, 27.12.2007, è tale da far

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