Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45759 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45759 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCIME’ GIONNI N. IL 20/07/1969
avverso la sentenza n. 6132/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 09/11/2015
Scimè Giorni ricorre avverso la sentenza 3.10.14 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 6.6.13 del Tribunale di Sondrio con la quale è stato condannato, per il
reato di lesioni aggravate, concesse attenuanti generiche prevalenti, alla pena di mesi uno e giorni
dieci di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
funzione domestica, per cui, essendo intervenuta la remissione della querela, si sarebbe dovuta
emettere sentenza ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché reiterativo delle
doglianze già avanzate con l’atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte milanese, sia
perché manifestamente infondato, avendo i giudici territoriali correttamente ritenuto l’aggravante di
cui all’art.585 c.p. nell’avere lo Scimè fatto uso di un coltello da cucina, il quale rientra nella
categoria delle armi, trattandosi di un oggetto chiaramente atto ad offendere e a nulla rilevando che
al momento del fatto l’agente porti lo strumento per giustificato motivo o che ne faccia a fini
delittuosi un uso momentaneo od eccezionale, giacché il porto dell’oggetto cessa di essere
giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per
essere utilizzato come arma (v. Cass., sez.V, 21 novembre 2013, n.49517).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2015
comma 1, lett. b) c.p.p., per avere i giudici erroneamente ritenuto arma un coltello da cucina avente