Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45839 del 15/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 45839 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EUSTAZIO FERDINANDO N. IL 08/01/1982
avverso la sentenza n. 143/2014 CORTE APPELLO di POTENZA, del
11/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. .()e-e29che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. M-2/?rzt.À.tL cik.VOCADUro

Data Udienza: 15/10/2015

Considerato in fatto
Con sentenza 11.7.2014 la Corte di Appello di Potenza, in riforma della sentenza
del Tribunale di Matera in data 10.4.2013, in accoglimento del gravame del P.G.,
rideterminava in mesi tre di arresto ed C 1.500,00 di ammenda la pena inflitta a Eustazio
Ferdinando per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica aggravato dalla commissione
in ora notturna.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi:
inosservanza della legge penale ex art.606, comma 1, lett. b) c.p.p. per illegittima

sede di valutazione ex art.133 c.p. con riferimento sia alla pena pecuniaria sia alla pena
dell’arresto, non avendo applicato le attenuanti generiche già concesse dal Giudice
Monocratico; vizio di motivazione ex art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. in ordine alla
negata concessione del lavoro di pubblica utilità di cui al cit. art.186, comma 9 bis,
nonostante la richiesta fosse stata personalmente avanzata dall’imputato nel corso del
giudizio di primo grado.

Ritenuto in diritto
Preliminarmente, osserva il collegio come il reato per il quale l’imputato è stato
tratto a giudizio deve ritenersi prescritto, trattandosi di un’ipotesi contravvenzionale
risalente al 22.10.2009.
Al riguardo, ritenuto che l’odierno ricorso avanzato dall’imputato non appare
manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d’inammissibilità di altra natura,
occorre sottolineare, in conformità all’insegnamento ripetutamente impartito da questa
Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di
pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo
caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto, ovvero della sua non
attribuibilità penale all’imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa
valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una
‘constatazione’, che a un atto di ‘apprezzamento’ e sia quindi incompatibile con qualsiasi
necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., n. 35490/2009, Rv. 244274).
E invero il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma dell’art. 129 c.p.p.,
presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere
superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge
richieda per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr.
Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di
pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il principio di

applicazione delle norme di cui all’art.186, commi 2 sexies e 2 septies, Cod. Strada in

diritto secondo cui ‘positivamente’ deve emergere dagli atti processuali, senza necessità
di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò
nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero
la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o
insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra
opposte risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte – anche

ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo
comma dell’art. 129 c.p.p..
Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va
annullata senza rinvio per essere il reato contestato all’imputato estinto per prescrizione.

P.Q.M.
La Corte Suprema dì Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché
il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/10/2015.

tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni delle sentenze di merito – non

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