Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45601 del 13/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45601 Anno 2015
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIENG LAYE N. IL 13/08/1968
avverso il decreto n. 152/2014 TRIBUNALE di BRESCIA, del
17/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 13/10/2015

,

RILEVATO IN FATTO

Con decreto emesso il 17/12/2014 il Tribunale di Brescia, quale giudice
dell’esecuzione, dichiarava inammissibile ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
l’istanza presentata da Laye Dieng finalizzata a ottenere la restituzione della
somma di 856,59 euro confiscata dallo stesso organo giurisdizionale con
sentenza emessa il 28/11/2014 ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza il Dieng, a mezzo del suo difensore, ricorreva per

l’istanza proposta erroneamente decisa ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod.
proc. pen. e non risultando il provvedimento impugnato motivato in ordine alla
provenienza lecita della somma di denaro confiscata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è
esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e
processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere
ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare
meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo
logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici
da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U, n.
25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che nello stesso
ricorso del Dieng si documentava la proposizione del ricorso per cassazione
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 28/11/2014, della quale si
controverte, con la conseguenza che, risultando ancora pendente il processo di
cognizione, la revoca della confisca non poteva essere richiesta al giudice
dell’esecuzione.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione
della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sulla circostanza
che la richiesta rivolta al Tribunale di Brescia, quale giudice dell’esecuzione,
doveva ritenersi erroneamente presentata, essendo competente a pronunciarsi il
giudice della cognizione, atteso che non si era ancora formato giudicato sul

cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, essendo stata

provvedimento ablativo (cfr. Sez. 3, n. 29445 del 19/06/2013, Principalli, Rv.
255872).
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Laye Dieng deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 13 ottobre 2015.

P.Q.M.

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