Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44663 del 21/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44663 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
TROCCIOLA CATELLO nato il 24/12/1957, avverso la sentenza del 22/05/2012
della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario Pinelli che ha concluso
per l’annullamento senza rinvio per prescrizione per il reato sub a) e
rideterminazione della pena in anni uno e mesi quattro di reclusione e rigetto nel
resto;
udito il difensore avv.to Emilio Longobardi, in sostituzione dell’av.to Di Noia, che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso
FATTO
1. Con sentenza del 22/05/2012, la Corte di Appello di Napoli, in parziale
riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Torre Annunziata – sez.
distaccata di Gragnano – in data 28/11/2008, nei confronti di TROCCIOLA
Catello, riteneva l’attenuante di cui all’art. 62 n° 4 cod. pen equivalente
all’aggravante della recidiva, e rideterminava la pena per i reati di cui agli artt.
474 e 648 cod. pen., in anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed €
670,00 di multa.

2. Contro la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1

Data Udienza: 21/10/2015

2.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 474 COD. PEN.. la difesa sostiene che la merce
detenuta (biglietti e cartoline recanti marchi contraffatti) era palesemente falsa
e, quindi, inidonea ad ingannare il pubblico: da qui, l’insussistenza del reato
presupposto e, quindi, anche del delitto di ricettazione;
2.2. ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA PENA: la difesa lamenta che vi sia un
contrasto fra il dispositivo della sentenza (in cui la pena è irrogata nella misura
di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed C 670,00 di multa) e la
motivazione in cui la pena risulta quantificata in anni uno, mesi quattro e giorni

DIRITTO
1.

VIOLAZIONE DELL’ART.

474 COD. PEN.:

la censura è manifestamente

infondata sia in punto di fatto, come ha incensurabilmente ritenuto la Corte
territoriale nel respingere la medesima doglianza (cfr pag. 3 sentenza
impugnata), sia in punto di diritto in quanto l’art. 474 cod. pen. mira a tutelare
la pubblica fede e non la libera determinazione dell’acquirente: quindi, il reato
deve ritenersi sussistente con la conseguenza che, anche il reato di ricettazione
(censura sub b) deve ritenersi sussistente.

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m- è ancora; in considerazione della

Il suddetto reato, inoltre, non

contestata e ritenuta recidiva, nonché delle sospensioni in atti.

2. ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA PENA:

la doglianza è fondata, in quanto

la

Corte ha addotto, in ordine alla quantificazione della pena, una motivazione
contraddittoria con il dispositivo sotto un duplice profilo: a) perché in
motivazione risultano concesse le attenuanti generiche ma non quella dell’art. 62
n° 4; al contrario, in dispositivo è concessa l’attenuante dell’art. 62 n° 4 ma
nulla si dice sulle attenuanti generiche; b) perché nella motivazione la pena è
indicata in anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed C 600,00 di
multa; al contrario, in dispositivo, la pena è indicata in anni uno, mesi cinque e
giorni dieci di reclusione ed C 670,00 di multa.
Pertanto, non essendo questa Corte in grado di rideterminare la pena, la
sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio va annullata
P.Q.M.
ANNULLA
La sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad
altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto;
DICHIARA
Irrevocabile la sentenza in punto di responsabilità in ordine ai reati contestati.
2

venti di reclusione ed C 600,00 di multa.

Roma 21/10/2015
IL PRESIDENTE
(D t. Franco randanese)

IL CONSIGLIER

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