Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44313 del 15/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44313 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PREZZAVENTO STEFANO N. IL 24/04/1985
avverso la sentenza n. 3988/2014 TRIBUNALE di CATANIA, del
16/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 15/10/2015
7376/15 RG
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania ha applicato a PREZZAVENTO
Stefano, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui all’art. 75
d.legs. 159/2011 e 73 d.cit..
Il ricorrente con atto personale depositato il 23.9.2015 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare
al riscorso.
Il ricorso è inammissibile per rinuncia.
All’inammissibilità della impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare — in ragione della natura della decisione impugnata e
della tardività della rinuncia intervenuta dopo la fissazione della odierna udienza e della notifica
del relativo avviso – in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15.10.2015
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ imputato, personalmente, deducendo
vizio della motivazione stante la verifica solo formale operata dal giudice sulla correttezza
dell’accordo processuale; si deduce, inoltre, erronea qualificazione del fatto stante la specialità
della ipotesi ex art. 73 d.leg.vo 159/2011 rispetto alla ipotesi ex art. 75 d.cit., dovendosi
applicare la sola prima ipotesi.