Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43860 del 25/09/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43860 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SATURNO SALVATORE N. IL 02/02/1943
avverso la sentenza n. 6271/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 25/09/2015
Ritenuto:
che la Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 24/2/2014 ha riformato, dichiarando la
prescrizione dei reati contestati, la sentenza emessa in data 25/11/2008 dal Tribunale di quella città e
con la quale SATURNO Salvatore era stato condannato per i reati di cui agli artt. 81 cpv cod. pen.
25, 282, lett. f), 292 e 296 d.P.R. 43/73; 1, 67, 70 d.P.R. 633/72 (acc. Napoli, 13/1/2004);
–che tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. V n. 28011, 26
giugno 2013 e Sez. II n. 19951, 19 maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la
mancanza di specificità dei motivi desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le
argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata e quelle sulle quali sì fonda
l’impugnazione.
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria
di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in
a camera di consiglio del 25/9/2015
Il Presidente
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— che l’interessato, pur proponendo ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti
della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata;