Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42842 del 24/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42842 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IGWE NKEMAKOLAM KINGSLEY N. IL 07/10/1965
avverso la sentenza n. 438/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 24/04/2014

- – che la Corte di appello di Perugia con sentenza del 30 ottobre 2012 ha confermato la
sentenza del G.U.P. del Tribunale di quella città del’11 ottobre 2011, che aveva affermato la
responsabilità penale di IGWE NKEMAKOLAM KINGtY in ordine al delitto di cui agli artt. 73
D.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita a fini di spaccio di Kg. 1,398,76 di eroina – reato
accertato in Perugia il 16 febbraio 2011);
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale ha
eccepito violazione di legge e vizio della motivazione in punto di qualificazione giuridica del
fatto e di commisurazione della pena;
– – che entrambe le censure oltre che del tutto generiche (in quanto si limitano a richiamare
noti principi giurisprudenziali senza alcuna indicazione concreta di circostanze atte a
dimostrare le carenze motivazionali specifiche riguardanti la responsabilità e la dosimetria della
pena, sono palesemente destituite di fondamento in quanto la motivazione della sentenza
impugnata in punto di conferma della penale responsabilità appare esauriente e corrispondente
alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa correttamente ha qualificato la condotta
dell’imputato come detenzione illegale di eroina a fini di spaccio, esaminando in proposito tutti
gli elementi decisivi a disposizione e fornendo risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
– -che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione dei fatti e dell’attribuzione degli stessi alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi
offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro
probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
che in riferimento alla determinazione della pena la stessa è stata correttamente e
motivatamente determinata con esatto riferimento ai criteri direttivi indicati dall’art. 133 cod.
pen. (oggettiva entità dei fatti e personalità dell’imputato);
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di C 1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di C 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in
a, nella camera di consiglio del 24 aprile 2014

Ritenuto:

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