Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42784 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42784 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIANCALEONI DAVIDE N. IL 05/03/1986
avverso l’ordinanza n. 19/2014 CORTE ASSISE APPELLO di
MILANO, del 04/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto da Ciancaleoni Davide, a mezzo dei difensori,
avverso l’ordinanza indicata in rubrica, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, è manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiarato
inammissibile, in quanto la Corte d’assise d’appello di Milano, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha fatto corretta applicazione al caso di specie del
principio di diritto, affermato in modo costante dalla giurisprudenza di questa

l’indulto si applica una sola volta sul cumulo materiale delle pene, prima di
operare il temperamento di cui all’art. 78 del codice penale (ex multis, da ultima,
Sez. 1 n. 32017 del 17/05/2013, Rv. 256296), e non, come vorrebbe il
ricorrente, sulla pena risultante dall’applicazione del criterio moderatore del
cumulo giuridico; i richiami operati dalla difesa alle sentenze delle Sezioni Unite
di questa Corte n. 36837 del 15/07/2010, Rv. 247940, e n. 45583 del
25/10/2007, Rv. 237692, sono inconferenti alla fattispecie, avendo per oggetto
l’affermazione di principi diversi – qui non in discussione – e cioè quelli per cui, in
sede di cognizione, da un lato il beneficio dell’indulto può essere concesso solo
nel caso in cui la pena inflitta all’imputato sia suscettibile di esecuzione, ciò che
non si verifica in caso di riconoscimento del beneficio della sospensione
condizionale della pena, e dall’altro la riduzione di pena conseguente alla scelta
del rito abbreviato deve essere applicata dopo che la pena è stata determinata in
osservanza delle norme di cui agli artt. 71 e segg. cod. pen. (fra le quali vi è
anche la disposizione limitativa del cumulo materiale).

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che sì ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

Corte, per cui, in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte per più reati,

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