Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42670 del 13/10/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42670 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
A.A.
avverso l’ordinanza 19/11/2014 della Corte d’appello di Bologna;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del
Sostituto
Procuratore generale, Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza in data 19/11/2014, la Corte di Appello di Bologna
rigettava l’istanza di A.A. volta ad ottenere la restituzione
del termine per proporre appello avverso la sentenza contumaciale
2/10/2001 con la quale il Tribunale di Parma aveva condannato il medesimo
A.A. alla pena di mesi sei di reclusione ed €.600,00 di multa per il reato
appropriazione indebita, osservando che l’imputato aveva avuto conoscenza
del procedimento ed aveva provveduto a nominare un difensore di fiducia.
2.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’interessato deducendo
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Data Udienza: 13/10/2015
violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione in
relazione alle norme processuali penali in punto di notificazione obbligatoria
all’imputato secondo le previsioni di cui agli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.
Al riguardo deduce che la notificazione del decreto di citazione a giudizio era
stata irregolarmente effettuata al difensore ex art. 161, IV comma cod. proc.
pen. anziché con le forme di cui agli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. Si duole,
altresì che la notifica dell’estratto contumaciale era stata irregolarmente
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato..
2.
In tema di restituzione del termine ad impugnare, nel caso di
processo “in absentia”, questa Corte ha avuto modo di statuire che non ha
diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza
l’imputato contumace che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto
domicilio presso il medesimo, quando il mandato difensivo sia stato
effettivamente esercitato e la notifica degli atti sia regolarmente avvenuta
presso il domicilio eletto, dovendosi ritenere, in assenza di specifiche
allegazioni contrarie, che il condannato “in absentia” abbia avuto effettiva
conoscenza del procedimento e del relativo esito decisorio (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 22247 del 04/02/2011 Cc. (dep. 03/06/2011 ) Rv. 250054).
Per converso, nel caso sia stato nominato all’imputato un difensore
d’ufficio, la restituzione del termine non può essere esclusa, salvo che la
conoscenza non emerga “aliunde” ovvero non si dimostri che il difensore di
ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un
effettivo rapporto professionale con lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8225 del
10/02/2010 Cc. (dep. 02/03/2010) Rv. 246630).
3.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato che l’imputato
elesse domicilio (rectius dichiarò il proprio domicilio) presso la propria
residenza in Parma, via Rimini n. 8 e nominò un difensore di fiducia nella
persona dell’avv. Tuccari. Di conseguenza regolarmente il decreto di
citazione a giudizio fu notificato al difensore di fiducia ex art. 161, n. 4 cod.
proc. pen. in quanto la notifica presso il domicilio dichiarato non andò a
buon fine, risultando all’ufficiale giudiziario che il soggetto si era trasferito
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effettuata al difensore d’ufficio, sempre ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.
aliunde. La Corte ha osservato, inoltre che al A.A. fu notificato invito a
presentarsi (ex art. 375 cod. proc. pen.) presso la Questura di Lecce per la
data del 16/7/1999; e che egli, dopo che l’interrogatorio era stato fissato,
aveva comunicato telefonicamente di essere impossibilitato a presentarsi
per motivi di lavoro. Pertanto correttamente la Corte d’appello ha concluso
che il comportamento del A.A. deve essere letto come manifestazione
di disinteresse e di volontà di non partecipazione al processo <<essendo
l’asserito atto difetto di conoscenza dipeso esclusivamente da un suo atto
sviluppi processuali, contattando, una volta resosi irreperibile al domicilio
eletto, il difensore di fiducia».
4.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13 ottobre 2015
Il Consigliere estensore
Il P è ‘dente
di volontà (..)nulla infatti gli avrebbe impedito di tenersi aggiornato sugli