Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42655 del 13/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 42655 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 13/10/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Sabato Luca, n. a Cosenza il
28.09.1978, rappresentato e assistito dall’avv. Gianluca Santelli e
dall’avv. Naccarato Pasquale, di fiducia, avverso la sentenza della
Corte d’appello di Catanzaro, prima sezione penale, n. 591/2010, in
data 02.10.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Vito
D’Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentita la discussione del difensore, avv. Pasquale Naccarato, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza
impugnata.

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 02.10.2013, la Corte d’appello di Catanzaro,
in riforma della sentenza di primo grado emessa dal giudice per
l’udienza preliminare presso il Tribunale di Rossano all’esito di
giudizio abbreviato, dichiarava non doversi procedere nei confronti di

Sabato Luca in relazione ai reati ascritti ai capi 2) e 3) della rubrica
perché estinti per prescrizione e rideterminava la pena per il residuo
reato di cui al capo 1) d’imputazione (artt. 110, 628, commi 2 e 3
cod. pen.) in anni due di reclusione ed euro 650,00 di multa.
Secondo l’accusa, Sabato Bruno, in concorso con Bruni Fabio, dopo
essersi introdotto all’interno dell’agenzia del Banco di Napoli sita in
Rossano, minacciava con un taglierino le persone che si trovavano
all’interno nonché i dipendenti della predetta banca e usava violenza
contro Celestino Serafina afferrandola per i capelli e costringendola a
stare in ginocchio a capo chino, mentre il Bruni si impossessava della
somma di lire trentasette milioni, facendosela consegnare con
minacce di morte dal cassiere Leonettí Gianfranco, e minacciava di
morte dapprima l’impiegata Pirillo Maria Antonietta al fine di farsi
aprire dalla medesima la cassaforte centrale a tempo, senza però
riuscirvi, e, successivamente, il direttore della banca Casaleno
Andrea, costringendolo ad aprire la cassaforte posta all’interno del
proprio ufficio, che però risultava priva di denaro.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Sabato Luca, viene
proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
-inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di
inutilizzabilità (primo motivo);
-erronea applicazione della legge penale (secondo motivo);
-manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (terzo
motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come l’azione penale
non poteva essere iniziata in quanto per lo stesso fatto era stato
emesso decreto di archiviazione non seguìto da alcun provvedimento
di riapertura delle indagini. Inoltre, il materiale intercettivo non
poteva essere utilizzato a fini probatori non avendo il pubblico
ministero preventivamente motivato le ragioni dell’utilizzo, per

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l’esecuzione delle operazioni, di impianti esterni agli uffici di Procura.
Quest’ultima, peraltro, aveva contravvenuto all’obbligo previsto
dall’art. 270, commi 2 e 3 cod. proc. pen.; infine, si denunciava
l’assenza dell’avviso al difensore e all’imputato della riproduzione
della trascrizione delle intercettazioni nonché la carenza di
motivazione dei decreti di autorizzazione alla proroga delle operazioni
di intercettazione.

2.2. In relazione al secondo motivo, si censurano le modalità
attraverso le quali il giudicante era pervenuto alla individuazione di
“Luca” citato nelle intercettazioni come Sabato Luca, odierno
ricorrente.
2.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata
che con motivazioni illogiche e contraddittorie ha confutato le
argomentazioni difensive ritenendole prive di pregio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare manifestamente infondato e, come tale, risulta
inammissibile.
2. Con il primo motivo di gravame il ricorrente eccepisce, sotto un
primo profilo, che, in assenza di un provvedimento di formale
riapertura delle indagini, non poteva essere compiuta alcuna nuova
attività e, in particolare, non poteva essere nuovamente iniziata
l’azione penale; in ogni caso, la mancanza di tale atto, renderebbe nell’assunto del ricorrente – inutilizzabili tutte le investigazioni
compiute successivamente al decreto di archiviazione originariamente
rubricato contro ignoti.
La censura è manifestamente infondata.
2.1. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento contro ignoti,
non è richiesta l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari
alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione
per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime
autorizzatorio prescritto dall’art. 414 cod. proc. pen. è diretto a
garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad
indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l’archiviazione ha la
semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza

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alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività
investigative, ricollegabili direttamente al principio dell’obbligatorietà
dell’azione penale (Sez. U, sent. n. 13040 del 28/03/2006, dep.
12/04/2006, P.M. in proc. C. ignoti, Rv. 233198, nella quale si
riconosce come un formale provvedimento di riapertura delle indagini,
in questa situazione, non si giustifichi in alcun modo non venendo in
gioco alcuna funzione di garanzia proprio per la mancanza di un

soggetto già indagato).
Facendo applicazione di tale principio, è agevole osservare come il
“passaggio” del fascicolo da “ignoti” a “noti”, ha consentito di
procedere alle necessarie investigazioni a carico dell’indagato iscritto,
con le garanzie, anche di ordine temporale, a favore dello stesso
conseguenti all’avvenuta iscrizione.
2.2. Anche gli altri profili di censura (difetto di motivazione del
decreto con cui il pubblico ministero ha disposto l’utilizzazione di
impianti esterni alla Procura della Repubblica; assenza delle
registrazioni disposte in altro procedimento penale ex art. 270 cod.
proc. pen.; mancanza dell’avviso al difensore ed all’imputato del
conferimento dell’incarico peritale per la trascrizione delle
intercettazioni telefoniche; assenza di motivazione dei decreti di
proroga delle intercettazioni) appaiono manifestamente infondati. Gli
stessi riprendono pedissequamente le obiezioni sollevate in atto di
appello senza misurarsi con le ampie ed argomentate motivazioni
rese sui punti in discussione dal giudice di secondo grado: circostanza
che rende, di per sé, inammissibile la doglianza.
2.3. Invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità, è da
considerarsi inammissibile il ricorso fondato su motivi che si risolvono
nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e
motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi
considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non
assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza
oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, sent. n. 25559 del
15/06/2012, Pierantoni; Sez. 6, sent. n. 22445 del 08/05/2009, p.m.
in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 5, sent. n. 11933 del 27/01/2005,
Giagnorio, Rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che a
fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi
di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso

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per cassazione non può essere considerata come critica argomentata
rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi,
pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui
all’art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni
richiesta (Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
243838).
in materia di

Questa la motivazione della Corte territoriale: “…

necessità di ricorrere ad impianti esterni alla Procura la motivazione
del decreto in data 24.01.2001 è tutt’altro che apparente in quanto
nell’atto si fa riferimento all’indisponibilità nelle postazioni in servizio
presso la Procura dei sette apparecchi RT60000 richiesti … Quanto
all’eccezione relativa alla mancata ottemperanza del disposto di cui
all’art. 270, commi 2 e 3 cod. proc. pen. si rileva, oltre alla presenza
agli atti del processo delle trascrizioni e dei supporti informatici
relativi alle intercettazioni, che
(Sez. 6, sent. n. 48968 del 24/11/2009, dep. 21/12/2009, Rv.
245542). La dedotta violazione dell’obbligo di dare avviso al difensore
o all’imputato del conferimento dell’incarico peritale finalizzato alle
trascrizioni delle intercettazioni non determina alcuna inutilizzabilità
ex art. 271, comma 1 cod. proc. pen. (anche tenuto conto del rito
abbreviato prescelto dall’imputato). Quanto alla motivazione dei
decreti di proroga, si osserva che gli stessi sono stati motivati con la
perdurante latitanza di Michele Bruni, con il rinvenimento a casa sua
di tele fonini in uso ai familiari e la cui intercettazione avrebbe potuto
condurre al rinvenimento del latitante. Si tratta di motivazione
adeguata e sufficiente a fronte della quale, ancora nell’atto di
gravame, l’appellante non ha mosso censure specifiche essendosi
limitato a dedurne la carenza della motivazione”.

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3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di doglianza.
Trattasi di censura in fatto sottratta al controllo di legittimità in
presenza di logica ed argomentata motivazione sul punto.
Evidenzia la Corte territoriale come, a fronte di molteplici elementi
che confermano lo stretto legame esistente tra Michele Bruni e Luca
Sabato (v. pagg. 7 e 8 della sentenza d’appello), l’identificazione di
tale Luca nella persona di Sabato Luca emerge chiaramente dai

riferimenti che si traggono dai contenuti delle conversazioni
intercettate. Premette la Corte come le censure difensive non
tengano conto “in maniera adeguata di quanto precisato a pag. 63
della nota del 31.08.2002 dei Carabinieri di Cosenza nella quale si
legge espressamente che l’identificazione del parlatore è avvenuta, in
primo luogo, grazie al riconoscimento vocale operato dai militari
operanti”: corretto, a tal fine, è il richiamo alla copiosa giurisprudenza
di legittimità che riconosce l’utilizzabilità, a fini decisori, delle
dichiarazioni degli operanti (ufficiali ed agenti) di polizia giudiziaria
che riferiscono sul riconoscimento delle voci di alcuni degli imputati
(cfr., Sez. 6, sent. n. 13085 del 03/10/2013, dep. 20/03/2014,
Amato e altri, Rv. 259478, che riconosce come incomba sulla parte
che lo contesti l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di
segno contrario; nello stesso senso, Sez. 4, sent. n. 16432 del
22/02/2008, dep. 22/04/2008, Koverech, Rv. 239523, secondo cui in
tema di intercettazioni telefoniche, qualora l’imputato contesti
l’identificazione delle persone colloquianti, non è indispensabile
disporre una perizia fonica per il relativo accertamento, ben potendo
il giudice trarre il suo convincimento da altri elementi che consentano
di risalire all’identità degli interlocutori; v. anche, Sez. 6, sent. n.
17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta e altri, Rv. 239725;
Sez. 6, sent. n. 18453 del 28/02/2012, dep. 15/05/2012, Cataldo e
altri, Rv. 252712). A ciò va aggiunto il dato della conversazione citata
dalla difesa (n. 110 del 21.02.2001) che la Corte territoriale riconosce
come ampiamente compatibile con l’espressione ieri, utilizzata non
già in senso letterale, bensì come riferita ad un fatto accaduto
qualche giorno prima, tanto è vero che – chiarisce la Corte – non
risulta alcun controllo operato il 20.02.2001 ma in data antecedente
(il 15.02.2001).
4. Manifestamente infondato è anche il terzo ed ultimo motivo di

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censura.
Al riguardo occorre premettere che, secondo il costante insegnamento
di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. U, sent. n. 6402 del
30/04/1997, dep. 02/07/1997, Dessimone e altri), l’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, perché il sindacato demandato alla Corte di cassazione è
limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo

sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare
l’intrinseca adeguatezza e congruità delle argomentazioni di cui il
giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento.
Dai poteri della Corte di cassazione esula, quindi, ogni “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. In
particolare, non può integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali perché, appunto, la Corte di
cassazione non può sovrapporre una propria valutazione delle
risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma
invece può, e deve, saggiare la tenuta logica della pronuncia portata
alla sua cognizione. Ciò, in quanto nel momento del controllo della
motivazione la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione
di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne’ deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se la
giustificazione contenuta nella sentenza impugnata sia compatibile
con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento (Sez. 4, Sent. n. 4842 del 02/12/2003, dep.
06/02/2004). Né la novella codicistica introdotta con la I. n. 46 del
2006, ammettendo l’indagine extratestuale per la rilevazione
dell’illogicità manifesta e della contraddittorietà della motivazione, ha
modificato la natura del sindacato della Corte di cassazione, il cui
controllo rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del
provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura
del materiale probatorio, anche se astrattamente plausibile, sicché
anche dopo la legge 46/2006 occorre invece che gli elementi
probatori indicati in ricorso (ignorati, inesistenti o travisati, non solo
diversamente valutati) siano per sé decisivi in quanto dotati di una
intrinseca forza esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento del

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giudice del merito (Sez. 3, sent. n. 37006 del 27/09/1996, dep.
09/11/2006, Piras, Rv. 235508). Decisività che deve essere oggetto
di specifica e non assertiva deduzione della parte, in esito al
confronto con tutta la motivazione della decisione impugnata, pena
l’immediata ‘contaminazione’ del rilievo in termini di preclusa censura
di merito. Il controllo di logicità della motivazione che sorregge la
decisione di merito può, in secondo luogo, essere eseguito solo, come

prima accennato, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente
rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella
forma della mera apparenza grafica), la ‘manifesta’ illogicità e la
contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma
dell’art. 606 cod. proc. pen.. Questo significa, ad esempio, che la
mera ‘illogicità’ della motivazione è irrilevante, perché
strutturalmente diversa dalla ‘manifesta illogicità’, vizio distinto dal
precedente e unico rilevante. Infatti, l’illogicità della motivazione
censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è
solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile
“ictu ocu/i” (Sez. U, sent. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003,
Petrella). Altrettanto irrilevanti, perché diverse da quelle
tassativamente e solo previste dalla lettera e) sono, a titolo
esemplificativo, le censure che attribuiscono alla motivazione di
essere incongrua, non plausibile, non persuasiva, non esaustiva,
insufficiente o insoddisfacente: si tratta infatti di ‘difetti’ e vizi che,
ancorché in ipotesi effettivamente presenti nella motivazione del
provvedimento impugnato, sono irrilevanti nel giudizio di legittimità.
Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come le conclusioni circa la
responsabilità del ricorrente risultino adeguatamente giustificate dal
giudice di merito attraverso una rigorosa valutazione delle prove, che
ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze
logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza
impugnata incensurabile in questa sede in quanto, come detto, il
controllo di legittimità non è diretto a sindacare la valutazione dei
fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia
sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente
e plausibile.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

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nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro 1.000,00

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.10.2015

Presidente

Il Consigliere estensore
Dott. Andrea Pellegrino

Dott.

nio Esposito

delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa

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