Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41625 del 16/09/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41625 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RANIERI VALTER N. IL 15/08/1970
avverso la sentenza n. 4395/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
26/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 16/09/2015
d
Fatto e diritto
RANIERI Valter ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella
di primo grado, l’ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 189, commi 1 e 6,
del codice della strada ( fatto del 10 aprile 2009).
l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura dedotta in relazione alla ritenuta colpevolezza attiene sostanzialmente a
valutazioni probatorie ed apprezzamenti di merito. In proposito, si osserva che le
doglianze relative ad asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona
dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura
razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da un percorso motivazionale
che risulti comunque esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si
limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio al fine di
dimostrare l’assenza di consapevolezza da parte dell’imputato e, con essa, il riesame
nel merito della sentenza impugnata.
Le argomentazioni, del tutto generiche, svolte dal ricorrente, in chiave di puro merito,
non valgono a scalfire la motivazione fornita dai giudici di merito in punto di
responsabilità.
Ed invero il giudicante non ha mancato di richiamare espressamente gli elementi
acquisiti a carico dell’imputato – ed in particolare le dichiarazioni testimoniali acquisite
(non soltanto quelle della parte lesa) – e di sottolineare le deduzioni logiche tutte
univocamente riconducenti alla sicura consapevolezza da parte dell’imputato di aver
determinato un incidente, nel corso del quale procurava le lesioni indicate nel capo di
imputazione alle due persone coinvolte nel sinistro stradale, violando l’obbligo di
fermarsi e di prestare assistenza.
L’apparato motivazionale della sentenza, quindi,
risulta avere dato satisfattiva
contezza, tra l’altro, anche dell’elemento soggettivo doloso, investente non solo l’evento
Con un unico motivo contesta la ricostruzione giuridica del fatto sostenendosi
dell’incidente, comunque ricollegabile al comportamento dell’imputato, ma anche il
danno alle persone derivatone.
La sedes di legittimità non può trasformarsi in un ulteriore giudizio di merito.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro,
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 16 settembre 2015
Il Consigliere estensore
in favore della cassa delle ammende.