Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41403 del 13/05/2015

Penale Ord. Sez. 7 Num. 41403 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 5337/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 13/05/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la condanna di A.A.

3. Il ricorso é inammissibile.
Invero le censure mosse sono manifestamente infondate, atteso che è stata riproposta la
medesima tesi già esaminata dalla Corte di merito. Nella giurisprudenza di legittimità è stato
affermato il seguente principio di diritto: “E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo,
invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (in termini, Sez. 4, N. 256/98 – ud. 18/9/1997 – RV.
210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 – ud. 15/12/1992 – RV. 193046).
Nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del proprio
convincimento vagliando analiticamente le questioni sottoposte al suo esame ed evidenziando
che la responsabilità della A.A. emergeva dalla dinamica del sinistro che aveva provocata
la caduta in terra del motociclo della vittima con evidente rumore.
Le censure della difesa sul punto pretendono una
rilettura nel merito della vicenda,
inammissibile in questa sede di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza di
appello esente da manifesti vizi logici e quindi insindacabile in questa sede.
Quanto alla consapevolezza del danno alla persona, va ricordato che questa Corte, con
giurisprudenza costante, ha statuito che “nel reato di “fuga”, previsto dall’art. 189, commi
sesto e settimo, C.d.S., il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il
danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una
condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha
bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura
normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento
intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi
in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso
l’esistenza” (ex plurimis, Cass. IV, 34134/07, Agostinone).
4. In ordine al motivo di censura relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva e cioè
di una perizia tecnica volta a ricostruire la dinamica dell’incidente, va ricordato che questa
Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che “per prova decisiva sia da intendere
unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad
esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della
decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa,
confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che,
ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia” (ex
plurimis, Cass. II, 16354\06,Maio); questa Corte ha anche precisato che “non sussiste il vizio
di mancata ammissione di prova decisiva quando si tratti di prova che debba essere valutata
unitamente agli altri elementi di prova processualmente acquisiti, non per eliderne l’efficacia
probatoria, ma per effettuare un confronto dialettico che in ipotesi potrebbe condurre a diverse
conclusioni argomentative” (Cass. II, 2827\05, Russo).
In particolare, con riferimento alla perizia, essa “per il suo carattere “neutro” sottratto alla
disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel
concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è
sanzionabile ai sensi dell’art.606 comma primo lett. d) cod. proc. pen., in quanto giudizio di
1

2. Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo il difetto di motivazione, in relazione
alla consapevolezza sull’avvenuto incidente ed in relazione alla consapevolezza di avere
procurato danni alla persona; nonché la violazione di legge per mancata assunzione di una
prova decisiva. Con memoria del 18\3\2015 la ricorrente ha ribadito le sue censure.

fatto che se sorretto da adeguata motivazione è insindacabile in cassazione” (Cass. IV,
14130\07, Pastorelli).
Nel caso di specie il giudice di merito, ha evidenziato come dagli atti già acquisiti emergessero
in modo chiaro le circostanze dell’incidente, considerata la presenza di un teste oculare.
Per quanto detto i motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto non specifici ed in ogni caso
manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015

STATA
IN CANCELLERIA

P.Q.M.

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