Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41385 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 41385 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLETTINI NEVIO N. IL 08/06/1981
avverso la sentenza n. 4576/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 25/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 13/05/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di BELLETTINI Nevi°
per la contravvenzione di cui all’art. 186, co. 7 0 , C.d.S. (acc. in Ravenna il 15\3\2009).

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3 0 , c.p.p.
e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice del merito.
Quanto al benefico della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale ha
evidenziato che la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali, di
cui uno specifico, era ostativa al riconoscimento del benefico.
Analoghe considerazioni valgono per il trattamento sanzionatorio che il giudice di merito ha
ritenuto di non mitigare in considerazione della emergente negativa personalità dell’imputato.
La coerenza e logicità della motivazione rendono la sentenza incensurabile in questa sede.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015
Il Consigliere stensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge ed il difetto di
motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale e il
complessivo trattamento sanzionatorio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA