Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40882 del 23/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40882 Anno 2015
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HAZIZOLLI MAJOL N. IL 14/05/1984
avverso la sentenza n. 1724/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
31/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 23/06/2015
RG.935812015 Hazizolli
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt.648 cpv c.p. e 81 cpv c.p. e alla dosimetria della
pena (art.606 lett.b), c.p.p.).
Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.519112000, Rv.216473).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da
illogicità manifeste e sono infine esaustive, anche in relazione al diniego dell’ipotesi attenuata richiesta
(correttamente rilevando che la ricettazione di un modulo di patente in bianco non è nel mero valore cartaceo del
modulo) e alla dosimetria della pena anche in relazione agli aumenti di pena per i reati di cui ai capi ACDFLM
ed E
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Eu • 1000 in favore della Cassa delle ammende.
“EPOSITATA
IN CANCELLERIA
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gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma