Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40769 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40769 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Rofi Filippo, nato il 9 dicembre 1969
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 13 marzo 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, limitatamente ai fatti riferiti alle mensilità di settembre-ottobre 2006, per
essere gli stessi prescritti, e per il rigetto del ricorso nel resto.

Data Udienza: 05/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. — Con sentenza del 13 marzo 2014, la Corte d’appello di Firenze ha
confermato, concedendo la sospensione condizionale della pena, la sentenza del
Tribunale di Pisa del 13 febbraio 2012, con la quale l’imputato era stato condannato,
per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del d.l. n. 463 del 1983,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, perché, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva omesso di versare le ritenute

alle mensilità da settembre a ottobre 2006 e da luglio a ottobre 2007.
2. — Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso
per cassazione, sostenendo, con unico motivo di doglianza, che le omissioni relative
alle mensilità del 2006 si sarebbero prescritte già prima della sentenza d’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
Trova, infatti, applicazione il principio costantemente enunciato dalla
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il ricorso per Cassazione proposto
esclusivamente per far valere la prescrizione, in realtà maturata dopo la sentenza
impugnata, anche se, in ipotesi, prima della proposizione dell’atto di impugnazione, se
privo di qualsiasi doglianza relativa alla sentenza medesima, viola il criterio enunciato
nell’art. 581, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. ed esula dai motivi in relazione ai
quali può essere proposto il ricorso, a norma dell’art. 606 c.p.p.; esso è, pertanto,
inammissibile (ex plurimis, sez. un., 22 marzo 2005, n. 23428).
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la più risalente delle omissioni,
quella relativa al settembre 2006, si è prescritta il 16 luglio 2014 e cioè in data
successiva a quella della pronuncia della sentenza impugnata, avuto riguardo alla
sospensione di tre mesi del termine prescrizionale prevista dalla legge, da aggiungersi
al termine complessivo previsto per i delitti, di sette anni e sei mesi.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente
fissata in C 1.000,00.

previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relative

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015.

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