Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39554 del 02/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39554 Anno 2015
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
URRACCI STEFANO N. IL 23/04/1985
avverso la sentenza n. 4952/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
17/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
Data Udienza: 02/10/2014
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 17 settembre 2013 la Corte di Appello di Torino
ha confermato le statuizioni emesse in primo grado nei confronti di Urracci
Stefano. Costui, con le conformi decisioni dei giudici di merito, è stato ritenuto
responsabile di diciotto condotte di violazione degli obblighi correlati alla
sottoposizione alla misura di prevenzione personale (art. 9 legge n.1423 del
1956) riunite dal vincolo della continuazione e condannato, riunite le violazioni
suddette ad altro reato più grave già giudicato, alla pena complessiva di mesi
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Urracci Stefano, deducendo vizio di motivazione in riferimento alla
entità del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
La Corte territoriale ha espressamente valutato la doglianza in punto di entità del
trattamento sanzionatorio, ritenendolo adeguato in rapporto al numero delle
violazioni commesse nell’arco di cinque mesì, pur tenendo conto delle difficoltà di
adattamento del soggetto.
Il ricorso, a fronte di tale concreta valutazione non introduce specifici elementi di
censura e risulta pertanto del tutto generico.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
undici e giorni venti di reclusione.