Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39154 del 05/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 39154 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ERRAFI ELMEHDI N. IL 05/12/1981
avverso l’ordinanza n. 2737/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
19/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/06/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

RITENUTO IN DIRITTO
L’imputato è stato giudicato, dal Tribunale di Macerata (sezione distaccata di Civitanova Marche) per la violazione dell’art. 648 cod.
pen., e condannato,4bn sentenza 16.2.2010 alla pena di mesi sei di reclusione e 200,00 € di multa. La difesa dell’imputato ha proposto appello avverso la suddetta decisione mediante due distinti ricorsi roposti rispettivamente dagli avvocati Vanni Vecchioli e Umberto Gramenzi. Con l’atto sottoscritto da quest’ultimo professionista il ricorrente chiedeva alla Corte d’Appello la rivalutazione del fatto, deducendo
la insussistenza del fatto per mancanza della prova dell’elemento psicologico del reato; la difesa inoltre esprimeva doglianze per il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivamente severo se correlato con il
fatto in concreto ascritto, ben potendo essere riconosciuta la attenuante
di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. Con l’atto di gravame proposto
dall’avv.to Vecchioli, il ricorrente formulava censure in ordine alla
mancata concessione delle attenuanti generiche, alla applicazione della recidiva, richiedendo nel contempo l’applicazione di una sanzione
sostitutiva in luogo della pena della reclusione. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’impugnazione per violazione dell’art. 581
cod. proc. pen. per mancanza di specificità.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va infatti qui richiamato il consolidato principio affermato da questa
Corte, in forza del quale è stato messo in evidenza che in tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello va
intesa alla luce del “favor impugnationis”, in virtù del quale, in sede di
appello, l’esigenza della specificità del motivo di gravame, può essere
valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alla peculiarità di quest’ultimo (v. Cass. n. 41082/2014); va infatti sottolineato che avendo l’atto di appello la funzione di provocare
un nuovo esame di merito, è sufficiente che la parte indichi i punti della sentenza di primo grado da riesaminare le ragioni della richiesta
(Cass. 42841/2014): onere che nel caso di specie la parte risulta avere
pienamente assolto avendo indicato i punti della decisione impugnati
e, con particolare riferimento al trattamento sanzionatorio, ricollegato
al negato riconoscimento delle attenuanti generiche e al riconoscimen-

ERRAFI Elmehdi, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso
l’ordinanza 19.7.2013 con la quale la Corte d’Appello di Ancona ha
dichiarato la inammissibilità dell’atto di gravame proposto avverso la
sentenza 16.2.2010 del Tribunale.
La difesa chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata deducendo
la sua illegittimità, per violazione di legge, a cagione di una erronea
ritenuta insufficienza di specificità dei motivi di impugnazione con
conseguente violazione dell’art. 581 cod. proc. pen.

to della recidiva, l’esigenza di una diversa valutazione degli elementi
circostanziali di cui all’art. 133 cod. proc. al fine di pervenire a pena
più adeguata rispetto alla gravità del fatto.
Sotto questo punto di vista appare pertanto manifestamente illogica la
motivazione con la quale la Corte territoriale ha giudicato inammissibile l’atto di gravame proposto avverso la sentenza resa dal Tribunale
di Macerata in data 16.2.2010 nei confronti dell’odierno ricorrente.
L’ordinanza va pertanto annullata e gli atti vanno restituiti alla Corte
d’Appello di Ancona per il giudizio.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona per il giudizio
Così deciso in Roma il 5.6.2015

P.Q.M.

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