Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38274 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 38274 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAGJI ALTIN N. IL 07/05/1975
LAGJI ALFRED N. IL 09/07/1972
avverso la sentenza n. 1850/2005 CORTE APPELLO di ANCONA, del
12/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 9 1, 22 2 (9 L/v
che ha concluso per

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Data Udienza: 26/05/2015

1. Laghi Altin e Alfred ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello
di Ancona, in data 12-12-2013, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna
emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’art. 73 DPR 309/90, in relazione alla
detenzione di 15, 928 kg di eroina.
2.Entrambi gli imputati deducono violazione delle norme in tema di competenza
territoriale, poiché la condotta ascrivibile ai ricorrenti non è quella di importazione di
stupefacente ma, semmai, quella di tentativo di acquisto dello stesso. E poiché
quest’ultimo è avvenuto in Bergamo, come dimostrato dalle risultanze degli appostamenti
dei verbalizzanti e dai rilievi tecnici concernenti l’utilizzo di apparecchi cellulari, la
competenza territoriale spetta all’autorità giudiziaria di Bergamo. Del resto, il reato
contestato è quello di detenzione e non di importazione della sostanza stupefacente. Ed è
incontroverso che la detenzione sia stata accertata in Bergamo. D’altronde la Corte
d’appello afferma che ci si trova in presenza, nel caso di specie, di un reato istantaneo,
onde esclude la sussistenza di una condotta di importazione e di detenzione,esplicatasi
senza soluzione di continuità, che avrebbe radicato la competenza per territorio nel luogo
dove è iniziata la permanenza.
2.1. Il secondo motivo, dedotto da entrambi i ricorrenti, s’incentra sull’ingiustificato
diniego della continuazione di reato rispetto ai fatti di cui alla sentenza di condanna del
Tribunale di Bari, in data 10 luglio 2002, divenuta irrevocabile e concernente un
quantitativo di kg. 7,150 di eroina, inviati dall’Albania ed occultati nel vano motore della
stessa autovettura oggetto di attenzione nell’ambito del presente procedimento, in uso a
Fezga Spartak e che gli inquirenti hanno sempre ritenuto nella disponibilità d Lagji Altin. è
pertanto evidente l’unicità del disegno criminoso. Del resto, i processi nascono da un’unica,
complessa indagine, concernente l’attività di importazione e traffico di eroina dall’Albania
all’Italia.
2.2.Lagji Altin deduce poi vizio di motivazione e travisamento della prova, avendo i giudici
di merito frainteso il contenuto delle conversazioni telefoniche, le quali possono, al più,
dimostrare la consapevolezza, in capo al ricorrente, dell’arrivo della droga in Italia ma
giammai possono provare che il Lagij fosse l’organizzatore dell’illecita spedizione. Il
comportamento del ricorrente era finalizzato esclusivamente alla ricezione di un carico che
altri gli ha inviato, senza alcun apporto concorsuale alli attività di importazione, come
dimostrato dalla conversazione con il Vago del 16 aprile 2000 ; dal possesso, da parte del
Kelmed Alì, di un biglietto contenente il numero di telefono dell’Altin ; dai contenuti della
conversazione captata il 26 aprile 2000 fra il ricorrente e il fratello Erion.
2.2.Lagji Altin lamenta infine l’ingiustificato diniego della prevalenza delle concesse
attenuanti generiche, motivato soltanto con formule di stile.
3.Lagji Alfred deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la responsabilità del
ricorrente si fonda su una telefonata che sarebbe avvenuta tra Altin e il fratello Erion, con
l’utenza in uso ad Alfred, senza che tale circostanza risulti provata, tanto più che il
soprannome “Taku” è riferibile a Fezga Spartak. Nemmeno si comprende per quale motivo
Altin avrebbe dovuto incaricare il fratello di segnalare a Fezga la presenza degli operanti,
dal momento che Altin e Fezga erano stati sempre assieme, sia il 1 maggio 2000 che il
giorno successivo. Alfred non è d’altronde coinvolto nelle numerose telefonate intercorse
tra Altin, Erion e Vago. Anche nella telefonata n. 364 del 2 maggio 2000 Alfred si limita a
chiedere al fratello Altin se il servizio fosse finito. Ma Alfred non compare mai in fase di
preparazione e organizzazione del trasporto; non era presente sul luogo in cui si sarebbe
dovuta ricevere la droga ; non aveva interpellato alcuno degli interessati alla detenzione
dello stupefacente.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La censura attinente alla competenza territoriale è infondata. La Corte d’appello ha infatti
evidenziato, al riguardo, che dalle conversazioni telefoniche captate emerge che i fratelli Lagij
avevano concordato e organizzato la fornitura di sostanza stupefacente proveniente, tramite
1

RITENUTO IN FATTO

.,

corriere, dall’Albania. Dalle predette intercettazioni, dai servizi di appostamento, pedinamento
e controllo, dai processi verbali di perquisizione e sequestro e dalla documentazione acquisita
si evince chiaramente che gli imputati avevano organizzato l’arrivo in Italia, a bordo del Tir
condotto dal Kelmendi , del container sigillato contenente lo stupefacente. Il Tir si è introdotto
nel territorio italiano varcando la frontiera al porto di Ancona, come documentalmente provato
dalla certificazione doganale. In Ancona si è dunque perfezionato il reato ex art . 73 I. stup.,
in contestazione.

2.Fondata è invece la censura inerente alla continuazione di reato. L’indagine che si impone
alla riflessione del giudice chiamato a valutare un’istanza di applicazione della disciplina della
continuazione deve concentrarsi su tre essenziali problemi : dapprima verificare la credibilità
intrinseca , sotto il profilo logico, dell’asserita esistenza di un unico, originario programma
criminoso ; indi , analizzare i singoli comportamenti incriminati per individuare le particolari ,
specifiche finalità che appaiono perseguite dall’agente ; infine verificare se detti comportamenti
criminosi , per le loro particolari modalità, per le circostanze in cui si sono manifestati , per lo
spirito che li ha informati e per le finalità alle quali erano preordinati, possano considerarsi ,
valutata anche la natura dei beni aggrediti, come l’esecuzione, diluita nel tempo, del
prospettato, originario , unico disegno criminoso ( Cass. 22-4-1992 , Curcio , rv n. 190807).
L’accertamento appena indicato costituisce giudizio di merito, non sindacabile in sede di
legittimità, se immune da vizi di motivazione ( Cass 28 -5-1990 , Paoletti , rv n. 184908 ;
Cass, Sez IV, 13-6-2007 , n. 25097, rv n. 237014) . Vizi che, nel caso di specie, sono invece
riscontrabili, difettando, nella sentenza gravata, un’ adeguata analisi degli elementi prospettati
dalla difesa ( prossimità cronologica dei fatti , commessi a 4 mesi di distanza,ed omogeneità
della tipologia di reato), essendosi il giudice a quo limitato ad affermare, in maniera del tutto
apodittica, che essi non erano dotati della necessaria pregnanza, ai fini del riconoscimento
della continuazione, senza spiegare le ragioni per le quali dagli elementi in disamina non fosse
possibile desumere la sussistenza di un unico, originario programma criminoso. Al riguardo si
impone dunque un pronunciamento rescindente.
3. Le doglianze formulate dai ricorrenti in merito alla responsabilità sono infondate . Costituisce
infatti ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte , che, anche alla luce della novella
del 2006 , il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attenga pur sempre
alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l’oggettiva “tenuta” sotto il profilo logicoargomentativo e quindi l’accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti ( Cass Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006 , Piras, Rv.
235508; Sez. 6 , n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi ,Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di
legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di
merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma
deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i
limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento , atteso che l’art. 606 co 1 lett e) cod.
proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove . In
altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della
legge , non può divenire giudice del contenuto della prova , non competendogli un controllo sul
significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di
merito , essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della
logicità della motivazione (cfr,, ex plurimis , Cass. Sez 3 n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469 ;

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Come si vede , trattasi di motivazione assai puntuale, coerente , priva di discrasie logiche e
del tutto corretta sotto il profilo giuridico.

3.1.Nel caso in disamina, la Corte d’appello, richiamando anche la motivazione della sentenza
di primo grado, ha evidenziato la rilevanza probatoria delle conversazioni captate il 1 maggio
2000,il 16-4-2000 e il 23-4-2000, che dimostrano, in modo inequivoco, l’arrivo del carico di
stupefacente in Italia, il progettato successivo ritiro, da parte dell’Altin, della droga trasportata
dal corriere albanese nonché il costante interessamento dell’Altin e dell’Alfred, alle sorti del
carico. Le predette conversazioni, così come le risultanze delle operazioni di osservazione,
pedinamento e controllo espletate dalla polizia giudiziaria, sono state attentamente analizzate
dal giudice a quo, che ne ha sottolineato l’univocità e la significatività dimostrativa. Così come
la Corte territoriale ha sottolineato l’infondatezza dei rilievi difensivi in merito al preteso errore
relativo alla riferibilità dei soprannomi, essendo pacifico, sulla base delle informative di polizia
giudiziaria e dell’ordinanza di convalida del fermo emessa dal Gip di Bari, che il soprannome di
Lagij Altin fosse “Tini” e che il soprannome di Lagij Alfred fosse “Tiku” mentre quello di “Taku”
era riferibile al coimputato Fezga Spartak.
3.2.Come si vede , l’impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un
apparato esplicativo privo di discrasie logiche e del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter
logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i
giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla
conferma, in parte qua, della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in
nessun modo censurabile ,sotto il profilo della razionalità , e sulla base di apprezzamenti di
fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede.
4.Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al giudizio di valenza sono
insindacabili in sede di legittimità ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logicogiuridici . Nel caso di specie , la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla negativa personalità di Lagji Altin ,
desumibile dalle risultanze del certificato del casellario giudiziale in atti e alla mancanza di
elementi positivamente valutabili.
5.La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente all’applicabilità dell’istituto della
continuazione con i fatti- reato di cui alla sentenza del Tribunale di Bari, in data 10 luglio 2002,
con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d’appello di Perugia. I ricorsi vanno
rigettati nel resto.

PQM
ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE ALLA
APPLICABILITÀ DELL’ISTITUTO DELLA CONTINUAZIONE
CON I FATTI-REATO DI CUI ALLA SENTENZA 10.07.02 DEL
TRIBUNALE DI BARI, E RINVIA PER NUOVO GIUDIZIO SUL
PUNTO ALLA CORTE D’APPELLO DI PERUGIA. RIGETTA NEL
RESTO I RICORSI

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 26-5-2015.

(

Sez fer. , n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi ; Sez 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella ; Sez. 5
, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli ).

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