Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37783 del 14/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37783 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZENI FRIEDRICH N. IL 14/05/1961
avverso la sentenza n. 1104/2013 TRIBUNALE di BOLZANO, del
24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 14/05/2015

OSSERVA
Zeni Friedrich ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine alla responsabilità e alla confisca di quanto in sequestro.
In ordine alla prima doglianza, occorre osservare che l’ art 581 lett c) cpp richiede
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono

Il ricorrente , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente , il giudice
avrebbe dovuto disattenderla né indica in alcun modo i motivi ostativi alla
condanna , limitandosi ad affermare apoditticamente la mancanza di una valida
motivazione.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
In ordine alla seconda doglianza, va rilevato che quest’ultima esula dal novero delle
censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le
determinazioni del giudice di merito in ordine alla confisca sono infatti insindacabili
in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logicogiuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie , la
motivazione del giudice è del tutto coerente con le linee concettuali proprie
dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444 cpp , avendo il
Tribunale dato atto che trattasi di cose che sono servite a commettere il reato e il
cui porto, per quanto concerne la baionetta, costituisce reato.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende

PQM

il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie .

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 14-5-2015.

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