Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37771 del 14/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37771 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPALDO RAFFAELE N. IL 27/05/1949
avverso la sentenza n. 11754/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 14/05/2015
OSSERVA
Capaldo Raffaele ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e al
trattamento sanzionatorio.
La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede
di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua,
esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e
delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della
sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata,
avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed
essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure , in punto di
responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze
processuali , in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità ,e sulla
base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle
considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3-4 della sentenza gravata.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi
logico-giuridici . Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro
da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti
penali da cui è gravato l’imputato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 14-5-2014.
riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo,